Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 4834 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ici - Presupposto d'imposta - Possesso di beni immobili - Necessità di certificato di agibilità ai fini del presupposto d'imposta - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. Ai fini ICI, il presupposto dell’imposta è il possesso di un fabbricato iscritto, o che deve essere iscritto, nel catasto edilizio urbano. Per gli immobili di nuova costruzione, il presupposto si realizza con l’ultimazione dei lavori di costruzione. La mancanza del certificato di agibilità e degli allacciamenti ai pubblici servizi non esclude quindi l’imponibilità dell’immobile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l’immobile non fosse soggetto all’ICI perché privo del certificato di agibilità e non ancora dotato degli allacciamenti ai pubblici servizi. La questione riguardava quindi l’individuazione del momento in cui sorge il presupposto d’imposta per un fabbricato di nuova costruzione.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’ICI

    Il presupposto dell’imposta è costituito dal possesso di fabbricati iscritti o che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano.

    L’assoggettamento all’ICI dipende dal possesso e dalla rilevanza catastale, attuale o potenziale, del fabbricato, non dalla sua concreta utilizzabilità.

  • Disciplina dell’ICI per gli immobili di nuova costruzione

    Nel caso di immobili di nuova costruzione, il presupposto dell’imposta è l’ultimazione dei lavori di realizzazione.

    Per un fabbricato nuovo, l’obbligo tributario decorre dall’ultimazione dei lavori, anche se mancano il certificato di agibilità o gli allacciamenti ai servizi pubblici.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ICI, la mancanza del certificato di agibilità non impedisce, di per sé, che un immobile sia considerato imponibile.
  • Per gli immobili di nuova costruzione, il momento determinante è l’ultimazione dei lavori, non l’effettivo utilizzo dell’immobile né l’attivazione delle utenze.
  • L’assenza di allacciamenti ai pubblici servizi non esclude il presupposto d’imposta quando il fabbricato è stato realizzato ed è catastalmente rilevante.
  • Le condizioni amministrative o tecniche che limitano l’utilizzo del bene devono essere distinte dall’esistenza del presupposto tributario, salvo specifiche norme che prevedano riduzioni o esenzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.