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Sentenza

Sentenza del 15/11/2017 n. 27024 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento e liquidazione dell'ICI per gli anni 2001-2004. Il Comune sosteneva che la società avesse dichiarato nel 1993 una consistenza immobiliare inferiore a quella effettiva, indicando 21 vani invece dei 33,5 risultanti dopo un ampliamento realizzato e denunciato catastalmente nel 1986. La rendita definitiva, attribuita dall'Agenzia del territorio nel 2000, teneva conto dell'ampliamento. Secondo il Comune, la dichiarazione era infedele e l'imposta poteva essere rettificata sulla base della rendita definitiva, anche per le annualità ancora accertabili. La società sosteneva invece che la rendita modificata non fosse utilizzabile prima della sua notificazione, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e rinviato la causa a una diversa composizione della stessa Commissione. La CTR dovrà verificare se l'ampliamento era stato effettivamente realizzato e denunciato nel 1986, se la dichiarazione ICI del 1993 fosse infedele e se, di conseguenza, fosse dovuta l'imposta calcolata sulla rendita definitiva attribuita nel 2000. La Cassazione ha chiarito che una rendita catastale non può essere utilizzata prima della notificazione, ma, una volta notificata, può essere applicata anche alle annualità ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso. Quando la variazione deriva da modifiche denunciate dallo stesso contribuente, la rendita può inoltre produrre effetti dalla data della denuncia della variazione.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

    La norma impedisce di utilizzare una rendita catastale prima della sua notificazione per determinare la base imponibile ICI. Tuttavia, dopo la notificazione, la rendita può essere utilizzata anche per annualità pregresse ancora accertabili o liquidabili. Se la variazione deriva da modifiche dell'immobile denunciate dal contribuente, la rendita può trovare applicazione dalla data della denuncia.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4

    Per i fabbricati iscritti in catasto per i quali siano intervenute variazioni permanenti, la base imponibile è determinata con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

    In presenza di variazioni permanenti che incidono sulla rendita, il contribuente non può continuare a utilizzare automaticamente la vecchia rendita, ma deve fare riferimento a una rendita presunta o similare, in attesa della determinazione definitiva.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10

    Consente al Comune di procedere alla rettifica delle dichiarazioni e denunce ICI quando risultino infedeli, incomplete o inesatte.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2

    Consente di liquidare la maggiore imposta eventualmente dovuta in conseguenza della rendita catastale definitiva rispetto a quella provvisoriamente considerata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, codice di procedura civile

    Sono state dedotte, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi.

Massime di principio

  • La rendita catastale modificata non può essere utilizzata per il calcolo dell'imposta prima della sua notificazione; dopo la notifica, però, può rilevare anche per annualità precedenti ancora accertabili o liquidabili.
  • Quando l'aumento della rendita deriva da un ampliamento o da una variazione denunciata dal contribuente, gli effetti fiscali possono decorrere dalla data della denuncia catastale, e non necessariamente dalla data in cui l'Agenzia attribuisce formalmente la rendita definitiva.
  • Il contribuente che dichiara una consistenza immobiliare inferiore a quella effettiva può essere soggetto a rettifica per dichiarazione infedele, anche se la rendita definitiva viene attribuita successivamente.
  • In caso di variazione permanente dell'immobile, non è corretto continuare a utilizzare la vecchia rendita: occorre fare riferimento a una rendita presunta o similare fino all'attribuzione di quella definitiva, con successivo conguaglio.
  • In una controversia analoga, è decisivo verificare la data dell'ampliamento, la data della denuncia catastale, la data di attribuzione e notificazione della rendita definitiva e i termini entro i quali l'annualità può ancora essere accertata.

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