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Sentenza

Sentenza n. 4385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto al ricorso n. 4064 del 2023: della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 27 marzo 2023, n. 99, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 8063 del 2024: della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano n. 212/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nel primo appello, le deliberazioni del Consiglio comunale di Selva di Val Gardena relative all'approvazione dello studio di fattibilità e alle controdeduzioni sulle osservazioni; nel secondo appello, la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione dell'intervento integrativo per lo spostamento del tracciato della seggiovia Costabella, con i relativi atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il primo appello contestava la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse pronunciata dal TRGA di Bolzano, sostenendo che le deliberazioni comunali di approvazione dello studio di fattibilità fossero già lesive della proprietà e degli interessi paesaggistici, ambientali, acustici e urbanistici del ricorrente. Il secondo appello deduceva: violazione della legge provinciale sulle aree sciabili e contrasto con il Piano di settore degli impianti di risalita e piste da sci e con il Masterplan Gherdëina; errata qualificazione dell'opera come intervento integrativo anziché nuova costruzione o intervento esterno; necessità di una preventiva variante al piano urbanistico comunale per la realizzazione della stazione di valle in area destinata a parcheggio pubblico; omessa valutazione dell'impatto sulla mobilità e sulle dotazioni di parcheggio; violazione delle distanze dai confini, dagli edifici e dal Rio Gardena; difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sviamento, sproporzione e mancata ponderazione degli interessi; violazione del legittimo affidamento; irregolare composizione della Giunta provinciale; erroneo richiamo al giudicato della sentenza di primo grado. In udienza è stato inoltre formulato un generico riferimento alla VAS, non dedotto nei motivi di appello.

La decisione

I due appelli, riuniti, sono stati rigettati. Quanto al primo appello, il Consiglio di Stato ha confermato che le deliberazioni comunali impugnate erano atti iniziali ed endoprocedimentali della complessa procedura prevista per gli interventi integrativi alle zone sciistiche. Esse non producevano una lesione immediata e diretta e non vincolavano inderogabilmente la successiva decisione della Giunta provinciale, cui spettava il potere decisionale conclusivo della prima fase. L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è rimasta assorbita. Quanto al secondo appello, il Collegio ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse del proprietario, poiché le particelle di sua proprietà erano puntualmente individuate come superfici di sorvolo e il possibile deprezzamento della proprietà è stato ritenuto in re ipsa. Nel merito, ha però ritenuto legittima la qualificazione dell'opera come intervento integrativo: il nuovo impianto, sostitutivo e migliorativo della seggiovia esistente, era collocato in parte fuori dalla zona sciistica ma direttamente o funzionalmente collegato ad essa, svolgeva funzione di collegamento tra zone sciistiche e di arroccamento. La disciplina non richiede che l'impianto preesistente resti sul tracciato originario né che l'intervento consista in un semplice prolungamento. La prima fase, conclusa con l'approvazione dello studio di fattibilità, comporta una valutazione di massima della compatibilità dell'intervento con il piano di settore; le verifiche urbanistiche comunali, edilizie, sulle distanze, sulla VIA e sul titolo edilizio appartengono alla successiva fase del progetto definitivo. Non era quindi necessaria una preventiva variante al PUC, poiché l'inserimento dell'impianto nel Registro equivale a variante al PUC e a dichiarazione di pubblica utilità. Le censure sulla mobilità e sui parcheggi sono state respinte perché l'intervento era volto anche a migliorare la mobilità integrata, ridurre il traffico privato e riorganizzare, senza sopprimere, gli spazi di parcheggio; non risultava una norma che imponesse preventivamente il PSCTP o il programma di mobilità. Le censure sulle distanze sono state ritenute premature, riguardando aspetti tecnici da definire nel progetto definitivo; inoltre erano previste possibili deroghe e la prescrizione di spostare il sostegno presso il Rio Gardena. Non è stato ravvisato alcun difetto di istruttoria o motivazione: le osservazioni erano state esaminate, i pareri ambientale e tecnico erano motivati, erano state considerate alternative e imposte prescrizioni sull'impatto acustico, sul Rio Gardena e sulla successiva valutazione del progetto definitivo. La mancanza di alcuni componenti della Giunta non incideva sulla validità della deliberazione, adottata da cinque componenti su otto all'unanimità. Il riferimento al giudicato della sentenza di primo grado era irrilevante. Il legittimo affidamento è stato escluso, non essendo mai stata attribuita al proprietario una posizione di vantaggio né essendo stati tenuti comportamenti contrari a buona fede. Il riferimento alla VAS, formulato solo in udienza e non dedotto con specifico motivo, è stato qualificato come motivo intruso e non esaminato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    per l'ammissibilità dell'azione di annullamento ... occorre verificare ... la concreta possibilità di perseguire un bene della vita ... in corrispondenza con una lesione diretta e attuale dell'interesse protetto

    La mera titolarità di una posizione qualificata non basta: l'azione di annullamento richiede una lesione concreta e attuale e un interesse a ottenere un bene della vita.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La questione della sopravvenuta carenza di interesse per l'emanazione dell'atto conclusivo è stata assorbita dal rigetto dell'appello concernente gli atti endoprocedimentali.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Il TRGA aveva richiamato i requisiti di precisione e specificità dei motivi; il Consiglio di Stato ha deciso il motivo sulle distanze nel merito, qualificandolo comunque come prematuro.

  • art. 5, comma 2, l.p. 14/2010

    È intervento integrativo quello relativo a infrastrutture sciistiche localizzate in parte fuori dalla zona sciistica ma direttamente o funzionalmente collegate, nonché quello consistente in collegamenti tra zone sciistiche o impianti di arroccamento. La qualificazione dipende dalla collocazione geografica e dalla funzione dell'opera, non dalla conservazione del tracciato originario.

  • art. 9-bis D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3

    La procedura per gli interventi integrativi si articola in una prima fase di studio di fattibilità, approvato dalla Giunta provinciale dopo le osservazioni e i pareri, e in una successiva fase di progetto definitivo sottoposta alla procedura dell'art. 9.

  • art. 9 D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3

    Le verifiche di dettaglio sulla concreta realizzazione dell'impianto, compresi titolo edilizio, autorizzazioni, distanze e prescrizioni tecniche, sono svolte nella fase di approvazione del progetto definitivo.

  • art. 5-ter, comma 2, l.p. 14/2010

    L'inserimento dell'impianto nel Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita equivale a variante al piano urbanistico comunale e vale come dichiarazione di pubblica utilità; non è quindi necessaria una variante preventiva per approvare lo studio di fattibilità.

  • art. 8-ter, comma 2, D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3

    La disposizione riguarda il caso di modifiche urbanistiche sopravvenute che rendano incompatibile la destinazione d'uso con infrastrutture sciistiche già iscritte nel Registro, non la preventiva approvazione di un nuovo intervento integrativo.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della deliberazione è stata ritenuta sufficiente, anche perché l'amministrazione aveva recepito e condiviso pareri, controdeduzioni e prescrizioni istruttorie.

  • art. 51 l.p. 9/2018

    La mancata approvazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio e del programma di mobilità non impedisce, in assenza di un espresso divieto, la realizzazione di un intervento coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

  • art. 52, comma 3, lett. b), l.p. 9/2018

    Le questioni relative alle distanze dai confini e dagli edifici possono essere valutate nella fase del progetto definitivo, anche considerando possibili deroghe finalizzate a un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico.

  • art. 15, comma 3, l.p. 35/1975

    La fascia di rispetto dai corsi d'acqua può essere ridotta, ove necessario, con adeguate misure di sicurezza; la verifica concreta appartiene alla fase progettuale successiva.

Massime di principio

  • Un atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile quando non produce una lesione immediata e diretta e non vincola in modo inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo; l'impugnazione anticipata è eccezionale e riguarda soltanto atti vincolanti o idonei ad arrestare il procedimento.
  • La legittimazione e l'interesse a ricorrere del proprietario sussistono quando il provvedimento individua puntualmente particelle di sua proprietà come direttamente interessate dall'opera, anche mediante sorvolo, poiché il possibile deprezzamento della proprietà costituisce una lesione concreta e attuale.
  • La qualificazione di un'opera come intervento integrativo alle zone sciistiche dipende dalla sua collocazione, anche parziale, fuori dalla zona sciistica e dal collegamento diretto o funzionale con essa, ovvero dalla funzione di collegamento o di arroccamento; non è necessario che l'impianto preesistente rimanga sul tracciato originario né che l'opera sia un semplice prolungamento.
  • La procedura per un intervento integrativo alle zone sciistiche distingue una prima fase, limitata alla valutazione di fattibilità e compatibilità con il piano di settore, da una seconda fase, nella quale sono esaminati il progetto definitivo, la compatibilità urbanistica comunale, le distanze, le autorizzazioni ambientali e il titolo edilizio. Le questioni tecniche di dettaglio non devono necessariamente essere definite nella prima fase.
  • L'inserimento dell'impianto nel Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita equivale a variante al piano urbanistico comunale e a dichiarazione di pubblica utilità; pertanto, l'approvazione dello studio di fattibilità non richiede una preventiva variante urbanistica.
  • Il legittimo affidamento presuppone una posizione di vantaggio attribuita dalla pubblica amministrazione e un'aspettativa legittima e incolpevole alla sua conservazione; non è configurabile quando l'amministrazione non abbia mai riconosciuto al privato una posizione favorevole né abbia tenuto condotte contrarie a buona fede.

Come è indicizzato

MateriePorti, aeroporti e infrastrutture di trasportoPiani regolatori e variantiLocalizzazione di opere e impiantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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