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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16717/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche che aveva confermato il recupero a tassazione dell’IVA indebitamente detratta per il 2009 in relazione all’acquisto, dalla controllata, di reti da pesca. Secondo l’Ufficio e i giudici di merito, tali reti non erano inerenti all’attività effettivamente svolta dalla società (locazione immobiliare e, in passato, lavorazione/preparazione e commercio di prodotti ittici), ma all’attività di pesca in senso proprio. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e motivazione illogica/contraddittoria, sostenendo che lo statuto consentiva operazioni industriali, commerciali e finanziarie anche non strettamente connesse alle finalità sociali, e che l’acquisto delle reti poteva essere giustificato come investimento o come operazione connessa alla produzione/trasformazione ittica. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, lamentando che la contestazione era stata per la prima volta nell’avviso di accertamento e che, se avesse potuto interloquire prima, avrebbe fatto valere le ragioni della detraibilità e della neutralità IVA. Con il terzo motivo ha denunciato violazione delle norme IVA sull’inerenza e sulla detrazione, sostenendo che l’operazione era fatturata, l’IVA era stata versata dal cedente e i beni erano strumentali o comunque affini all’attività sociale, senza finalità abusive o fraudolente.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, richiamando il principio secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale è generalizzato solo per i tributi armonizzati, ma la sua violazione rileva solo se il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e superi la prova di resistenza, circostanza non avvenuta; ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che la detrazione IVA presuppone la prova dell’inerenza e della strumentalità del costo rispetto all’attività effettivamente esercitata, prova che nel caso concreto non era stata fornita, essendo le reti da pesca strumentali a un’attività diversa da quella svolta dalla società. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione delle prove o delle deduzioni difensive; non riguarda l’interpretazione o applicazione delle norme di diritto.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare gli atti e indicare in modo puntuale i dati rilevanti a sostegno del motivo di ricorso.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato come parametro del diritto al contraddittorio procedimentale nei tributi armonizzati.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte lo richiama nel quadro dei diritti del contribuente.

  • art. 51 del D.P.R. n. 633/1972

    Consente l’attività istruttoria interna dell’Ufficio nel controllo IVA.

  • art. 109, comma 5 TUIR

    Richiamato come norma sull’inerenza dei costi ai fini fiscali.

  • art. 19 del D.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA è ammessa solo per i beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa e impiegati per operazioni soggette a imposta, con prova dell’inerenza a carico del contribuente.

  • artt. 13 e 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972

    La Corte ribadisce che la detraibilità dell’IVA richiede l’inerenza e la strumentalità del bene rispetto all’attività effettivamente svolta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo e non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale, nei tributi armonizzati, impone all’Amministrazione di consentire al contribuente di far valere elementi idonei a incidere sull’esito dell’accertamento; la mera denuncia astratta della sua omissione non basta, occorrendo la prova di resistenza.
  • La violazione del contraddittorio procedimentale non determina l’invalidità dell’atto se il contribuente non indica concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e se tali difese non avrebbero ragionevolmente potuto condurre a un esito diverso.
  • Ai fini della detrazione IVA, l’inerenza del costo va accertata in senso qualitativo come concreta riferibilità del bene o servizio all’attività d’impresa effettivamente esercitata, non essendo sufficiente la sola compatibilità astratta con l’oggetto sociale.
  • L’onere di provare esistenza, natura, giustificazione e concreta destinazione del costo grava sul contribuente che intenda detrarre l’IVA; la mera contabilizzazione o la regolarità formale dell’operazione non sono di per sé sufficienti.
  • La mera sproporzione economica o l’antieconomicità dell’operazione non escludono automaticamente l’inerenza, ma possono essere valorizzate dall’Amministrazione come indizio dell’assenza di collegamento tra il costo e l’attività d’impresa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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