Sentenza del 12/10/2018 n. 25471 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE IRPEF - Redditi da lavoro dipendente - Pubblico impiego privatizzato - Somme riconosciute ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Le contribuenti avevano chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle somme riconosciute dal giudice del lavoro ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Tali somme erano state liquidate per l'abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato e per la mancata conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato, conversione vietata nel pubblico impiego. L'Amministrazione sosteneva che gli importi costituissero redditi sostitutivi o risarcimento del lucro cessante e fossero quindi tassabili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986. La Corte ha invece qualificato il pagamento come risarcimento della perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, ossia come ristoro di un danno emergente, non sostitutivo di redditi perduti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero, confermando il diritto delle contribuenti al rimborso dell'IRPEF. Ha stabilito che gli importi riconosciuti dal giudice del lavoro ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 non sono assoggettabili a tassazione, poiché hanno natura risarcitoria e non reddituale. Il fatto che la somma sia stata calcolata in misura parametrata a più mensilità di retribuzione non ne modifica la natura. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego privatizzato la reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato non comporta la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma dà diritto al risarcimento del danno. Il danno è normalmente individuato nella perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore.
Art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi [...] e le indennità conseguite [...] a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi [...] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Sono tassabili le somme che sostituiscono redditi o risarciscono un lucro cessante, mentre non sono tassabili quelle destinate a reintegrare un danno emergente, come la perdita di una chance lavorativa.
Art. 1223 del codice civile
Costituisce il riferimento generale per la risarcibilità del danno quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, compresa, secondo la giurisprudenza richiamata, la perdita di una concreta possibilità lavorativa.
Art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010
È richiamato come criterio per la quantificazione del risarcimento spettante in caso di abuso del ricorso a contratti a termine nel pubblico impiego, senza trasformazione del rapporto.
Massime di principio
- Ai fini fiscali non è decisiva l'origine lavorativa della somma, ma la sua concreta funzione: il risarcimento del reddito perduto o del lucro cessante è normalmente tassabile, mentre il risarcimento di un danno emergente non lo è.
- Nel pubblico impiego, l'indennità riconosciuta per l'abuso di contratti a termine e per la mancata stabilizzazione può essere non imponibile quando risarcisce la perdita di chance di un lavoro alternativo e non sostituisce retribuzioni non percepite.
- Il criterio usato per calcolare l'importo, anche se basato su un certo numero di mensilità, non determina da solo la tassabilità: occorre verificare il titolo giuridico e la funzione sostanziale della somma.
- La qualificazione fiscale deve seguire quanto effettivamente accertato nella sentenza del giudice del lavoro: se il provvedimento riconosce un danno emergente o una perdita di chance, l'Amministrazione non può riqualificare automaticamente l'importo come reddito sostitutivo.
- La soluzione può cambiare se la somma è riconosciuta per retribuzioni non corrisposte, redditi futuri perduti o altri importi con funzione sostitutiva del reddito; in tali casi l'assoggettamento a IRPEF è normalmente dovuto.
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