Cassazione Civile, Ordinanza n. 16169/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da una pubblicazione giornalistica ritenuta lesiva dell'onore e della reputazione del resistente. Dopo un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, con assoluzione in appello degli autori dello scritto e successivo ricorso per cassazione proposto dalla sola parte civile, la Corte di cassazione penale ha annullato la decisione assolutoria con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. La Corte d'appello di Milano, in sede di rinvio, ha condannato gli autori della pubblicazione a risarcire il danno, liquidandolo in euro 20.000, ritenendo già coperto da giudicato il carattere diffamatorio dello scritto e l'ascrivibilità dell'illecito agli appellati. I ricorrenti hanno impugnato tale sentenza con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 576 c.p.p. per avere il giudice di rinvio disatteso il principio della rescindente e considerato coperto da giudicato il profilo della responsabilità civile; (2) violazione dell'art. 622 c.p.p. per avere fatto rivivere la sentenza di primo grado dopo la cassazione dell'assoluzione; (3) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell'art. 595, comma 3, c.p. per omissione dell'accertamento della responsabilità e del danno, patrimoniale e non patrimoniale; (4) vizio motivazionale e violazione di legge per avere escluso che il danno da diffamazione fosse in re ipsa, ma poi liquidato equitativamente il danno sulla base di presunzioni non chiaramente riferite al danno patrimoniale o non patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., non vi è alcun giudicato sulla responsabilità civile dei ricorrenti e non rivive la sentenza di primo grado dopo la cassazione della sentenza assolutoria di appello. Ha affermato che il giudizio di rinvio costituisce una fase autonoma di iudicium rescissorium, nella quale la domanda risarcitoria deve essere esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano e con applicazione dei principi sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dei fatti, accerti l'eventuale illiceità civile della condotta e l'esistenza del danno reputazionale, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio non può disattendere il principio di diritto vincolante, ma nel caso concreto la sentenza rescindente non aveva cristallizzato un accertamento definitivo sulla responsabilità civile.
art. 576 c.p.p.
L'impugnazione della parte civile contro la sentenza penale assolutoria può determinare la cassazione con rinvio ai soli effetti civili, senza che ciò comporti giudicato sulla responsabilità civile.
art. 622 c.p.p.
Nel giudizio civile di rinvio vi è una piena translatio della domanda risarcitoria; il giudice civile deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di nullità processuale contro la decisione del giudice di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato dedotto anche un vizio di motivazione in relazione alla liquidazione del danno.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria deve essere scrutinata alla luce dei presupposti dell'illecito aquiliano, con accertamento della condotta, del danno e del nesso causale.
art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale, ove allegato, richiede autonomo accertamento e non può essere dato per scontato.
art. 595, comma 3, c.p.
La diffamazione a mezzo stampa costituisce il fatto storico da cui può derivare responsabilità civile, ma non esonera dall'accertamento dei presupposti risarcitori in sede civile.
art. 2697 c.c.
Gli oneri probatori si ripartiscono secondo i principi 'actore non probante, reus absolvitur' e 'in excipiendo reus fit actor'.
art. 393 c.p.c.
È richiamato come indice del carattere autonomo del giudizio di rinvio e del fatto che la mancata riassunzione non determina la riviviscenza della sentenza di primo grado.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato solo per il procedimento camerale e la proposta del relatore, senza rilievo decisivo sul merito.
art. 622 cod. proc. pen.
È la norma centrale che consente il rinvio al giudice civile per la decisione sulla domanda risarcitoria dopo l'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili.
Massime di principio
- Quando la Cassazione penale annulla, su ricorso della sola parte civile, la sentenza assolutoria e rinvia al giudice civile ex art. 622 c.p.p., non si forma un giudicato sulla responsabilità civile dell'imputato e il giudice del rinvio deve compiere un autonomo accertamento della domanda risarcitoria.
- Il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. è un iudicium rescissorium autonomo: il giudice di rinvio non deve limitarsi a recepire gli esiti del processo penale, ma applica le regole processuali e probatorie del processo civile.
- In tale giudizio non rivive la sentenza di primo grado solo perché è stata cassata la sentenza di appello: la sentenza di secondo grado, nel sistema delle impugnazioni, sostituisce quella di primo grado, che non riacquista efficacia per effetto della cassazione con rinvio.
- La domanda risarcitoria per diffamazione deve essere provata secondo i criteri dell'illecito aquiliano: il danneggiato deve allegare e dimostrare il fatto, il danno e il nesso causale, mentre il convenuto può contrastare la pretesa con le eccezioni e le prove a suo favore.
- Anche quando il fatto sia astrattamente idoneo a integrare diffamazione, il danno risarcibile non può essere automaticamente dato per esistente in re ipsa; l'an e il quantum del pregiudizio richiedono un accertamento specifico, salvo i limiti della liquidazione equitativa nei casi consentiti.
- La liquidazione equitativa del danno non esonera il giudice dall'accertare i presupposti dell'illecito e dall'esplicitare quale pregiudizio venga liquidato, patrimoniale o non patrimoniale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16109/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16110/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16111/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16112/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16113/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16115/2022 del 19/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →