Ordinanza n. 185/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, di reiezione della domanda cautelare proposta contro il provvedimento prefettizio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda di sospensione dell’atto prefettizio, deducendo l’erroneità dei presupposti fattuali utilizzati per il giudizio prognostico sull’infiltrazione mafiosa. In particolare, ha contestato la segnalazione per “evasione” del 2018, ritenuta materialmente impossibile; la qualificazione di un soggetto come “pluripregiudicato per reati di mafia”, contestata sulla base della documentazione; l’effettiva consistenza delle cointeressenze economico-imprenditoriali, riferite a una società in accomandita semplice inattiva dal 2010; nonché la valutazione di una sentenza del Tribunale di Caltanissetta, con riguardo alla posizione di un soggetto rimasto estraneo al procedimento penale. È stata inoltre prospettata la necessità di verificare l’applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011.
La decisione
Il CGARS ha accolto in parte l’appello ai soli fini cautelari. Ha ritenuto che le censure relative alla veridicità e alla consistenza dei fatti storici valorizzati dalla Prefettura, alla corretta lettura della sentenza penale, all’attualità delle cointeressenze economico-imprenditoriali, all’incidenza concreta dei rapporti parentali sull’attività d’impresa e all’applicabilità della prevenzione collaborativa richiedano un esame approfondito del materiale istruttorio e una valutazione complessiva del quadro indiziario, non compatibili con la cognizione sommaria della fase cautelare. In applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi riformato l’ordinanza del TAR e accolto l’istanza cautelare esclusivamente per ottenere la rapida definizione del merito in primo grado, ordinando la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Non è stata disposta una definitiva valutazione di legittimità dell’atto prefettizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al giudice amministrativo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l’istanza cautelare proposta nel giudizio di primo grado ai soli fini della rapida definizione del merito in prime cure
Consente, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell’impugnazione.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede misure di prevenzione collaborativa la cui applicabilità deve essere valutata dal giudice di primo grado nel complessivo esame del quadro indiziario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private e dei soggetti menzionati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle informazioni identificative.
Massime di principio
- Quando le censure cautelari contestano in modo specifico la veridicità, l’attualità o la consistenza dei fatti posti a fondamento di un’informazione interdittiva antimafia, e tali contestazioni impongono l’esame approfondito della documentazione e del quadro indiziario complessivo, il giudice cautelare può ritenere la controversia non definibile sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare.
- La complessità dell’accertamento dei fatti e della valutazione degli indizi non comporta il rigetto della domanda cautelare quando ricorrono i presupposti dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; il giudice può accoglierla ai soli fini della rapida fissazione dell’udienza di merito, senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità dell’atto impugnato.
- Nel giudizio relativo a un’informazione interdittiva antimafia, la valutazione deve considerare specificamente la veridicità dei singoli elementi fattuali, la loro attualità, la corretta riferibilità delle risultanze penali ai soggetti interessati, la concreta consistenza delle cointeressenze economico-imprenditoriali e l’incidenza effettiva dei rapporti parentali sull’attività d’impresa.
- L’applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 costituisce una questione da esaminare nell’ambito della valutazione complessiva del quadro indiziario e non può essere pretermessa quando sia specificamente dedotta e rilevante per la controversia.
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