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Sentenza

Sentenza n. 225/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Lecco, il 28.04.2023, Decreto n. 08/2023/M.P./A3, notificato in pari data.

Giustizia amministrativa202301491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura di Lecco il 28 aprile 2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013, chiedendone l'annullamento. Il ricorso è stato notificato soltanto al Ministero dell'Interno, quale amministrazione emanante, e non alla persona offesa che aveva denunciato le condotte di stalking ed era chiaramente individuata nel provvedimento impugnato. All'udienza pubblica il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., per omessa notifica alla persona offesa, qualificata come controinteressata sostanziale e formale. Il giudice ha rilevato che il provvedimento di ammonimento, avente funzione cautelare e preventiva, è diretto a impedire la reiterazione degli atti persecutori e a prevenire esiti irreparabili; la vittima dello stalking è pertanto titolare di un interesse qualificato alla conservazione della misura e deve essere evocata nel giudizio di annullamento. Tale qualificazione opera indipendentemente dal fatto che la vittima abbia presentato una specifica istanza al Questore, non essendo questa richiesta quale presupposto per l'adozione dell'ammonimento. Poiché la controinteressata era facilmente e immediatamente individuabile dal provvedimento e non è stata chiamata in giudizio, la mancata notificazione è stata ritenuta insanabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori, in favore del Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve essere notificato anche ai controinteressati individuati o facilmente individuabili nell'atto impugnato; l'omessa notifica alla controinteressata rende il ricorso inammissibile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare in udienza una possibile ragione di inammissibilità, sottoponendola al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119

    Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.

    L'ammonimento del Questore è una misura di prevenzione, cautelare e preventiva, adottabile anche in assenza di querela e senza una specifica istanza della vittima.

  • art. 8, commi 1 e 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38

    Le relative disposizioni si applicano all'ammonimento in quanto compatibili, secondo il rinvio operato dall'art. 3 del d.l. n. 93/2013.

Massime di principio

  • Nel giudizio di annullamento di un provvedimento di ammonimento del Questore adottato per condotte di stalking, la persona offesa che ha denunciato i fatti è controinteressata e deve essere evocata in giudizio, quando sia individuata o facilmente individuabile nel provvedimento impugnato.
  • L'omessa notifica del ricorso alla vittima dello stalking, controinteressata sostanziale e formale, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; tale vizio è insanabile quando la controinteressata non sia stata chiamata in giudizio.
  • La qualificazione della vittima come controinteressata nel giudizio contro l'ammonimento prescinde dalla presentazione di una specifica istanza al Questore, poiché l'istanza della vittima non costituisce presupposto necessario per l'adozione della misura.
  • L'ammonimento del Questore ha funzione cautelare e preventiva, essendo diretto a impedire la reiterazione degli atti persecutori e a prevenire conseguenze irreparabili.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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