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Sentenza

Sentenza n. 2661/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Comune alla sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 1040/2023, che lo aveva condannato al pagamento di euro 2.285,32 oltre agli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La banca ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 1040/2023, con cui il Comune era stato condannato a pagarle euro 2.285,32, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda fino al soddisfo. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia e chiesto che fosse ordinato al Comune di pagare quanto dovuto, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Giudice di Pace era stata ritualmente notificata al Comune, era passata in giudicato ed era decorso il termine di legge per provvedere; il Comune non ha contestato l’inadempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute nei modi stabiliti dalla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni previa richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione; il compenso, da richiedere entro 100 giorni dal compimento dell’incarico, è a carico del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 600 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    la parte ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha adito il T.a.r. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato rimasto inosservato dall’amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Comune, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere

    L’esecuzione coattiva del giudicato presuppone, nel caso in esame, la rituale notificazione della pronuncia, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine di legge per l’adempimento.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    con compenso a carico della p.a. debitrice, da richiedersi, a pena di decadenza, entro 100 giorni dal compimento dell’incarico

    Il compenso del commissario ad acta è a carico dell’amministrazione debitrice e deve essere richiesto entro il termine indicato a pena di decadenza.

  • d.m. 55/2014 e successive modificazioni

    le spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in dispositivo, avuto riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 s.m.i., per le “procedure esecutive mobiliari”, tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico del Comune.

    Per liquidare le spese del giudizio di ottemperanza, il giudice ha applicato analogicamente i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari, considerando la bassa complessità della controversia e ponendo le spese a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia passata in giudicato è stata ritualmente notificata all’amministrazione e sia decorso il termine di legge per provvedere, la persistente mancata esecuzione giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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