Cassazione Penale, Sentenza n. 23375/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale e ha disposto la prosecuzione della pena in regime inframurario. Il ricorrente deduce vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per avere il Tribunale dato rilievo alla gravità del reato senza considerare l'assenza di precedenti, l'inesistenza di pendenze, il rispetto degli arresti domiciliari, la mancata connessione con criminalità organizzata e la sua disponibilità a svolgere attività di volontariato (segnalata all'UEPE).
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente valutato gli elementi prognostici rilevanti: la gravità del reato (lesioni aggravate mediante getto di liquido agli occhi con prognosi superiore a quaranta giorni), la minimizzazione del fatto da parte del condannato, l'assenza di un processo di revisione critica e la mancanza di attività risocializzanti proposte. È stato affermato che informazioni di polizia e indagini sociometriche possono legittimamente sorreggere il giudizio negativo sulla concessione dell'affidamento. Conseguentemente la decisione del giudice a quo non è risultata irrazionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616.
Norme richiamate
Riferimento al titolo e alla pronuncia della sentenza a seguito del procedimento definito dal Giudice per le indagini preliminari; indicazione della fonte della condanna impugnata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione del motivo del ricorso nei termini procedurali previsti; decisione esaminata nei limiti consentiti dall'atto di impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ground di impugnazione relativo al vizio di motivazione; la Corte di legittimità verifica la congruità e la logicità della motivazione ma non sostituisce il proprio apprezzamento sui fatti, salvo vizi logici o ermeneutici.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è una valutazione prognostica che prende in considerazione il reato commesso, i precedenti, le pendenze, le informazioni di polizia, la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare; nessuno di questi elementi è esclusivo, ma tutti concorrono al giudizio di frontiera sulla pericolosità residua.
- L'assenza di precedenti penali e il rispetto degli arresti domiciliari non garantiscono automaticamente l'affidamento: la gravità del fatto e segni di minimizzazione o mancanza di percorso risocializzante possono giustificare il diniego.
- Le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali possono da sole sorreggere una motivata esclusione dell'affidamento se evidenziano elementi negativi sulla personalità o sulla pericolosità residua del richiedente.
- In sede di impugnazione per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)) il rimedio va usato per censurare carenze logiche o argomentative nella motivazione del giudice; non è strumento per ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi di fatto.
- Per aumentare le possibilità di successo in casi simili è opportuno produrre prove concrete di ravvedimento e di partecipazione a percorsi risocializzanti (relazioni UEPE favorevoli, programmi di volontariato già avviati, relazioni socio-familiari positive, valutazioni cliniche/psicologiche) e contrastare eventuali ricostruzioni di minimizzazione del fatto dimostrando consapevolezza e responsabilità.
Testo integrale
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