Ordinanza n. 14886/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 4027/2022 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, giudice dott. Coco, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 4458/2022, pubblicata in data 05/05/2022, notificata in data 07/12/2022, passata in giudicato. nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, n. 4027/2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, e ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR aveva già disposto, con precedente ordinanza, un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione, chiamata a precisare le attività eventualmente compiute in esecuzione del giudicato, anche in relazione alle deduzioni contenute nell'istanza di prelievo e al decreto del 28 luglio 2023 con cui il Ministero degli esteri avrebbe assegnato il ricorrente al servizio estero senza soluzione di continuità fino al 31 agosto 2026. L'Amministrazione non ha adempiuto all'incombente e non ha prodotto elementi informativi.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di ottemperanza né la richiesta di astreinte. Rilevato l'inadempimento dell'Amministrazione all'ordine istruttorio già impartito, ha ritenuto necessario reiterare la richiesta istruttoria, disponendo che il ricorrente depositi i chiarimenti richiesti entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudice ha precisato che l'omessa esecuzione dell'incombente sarà valutata ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. La prosecuzione della trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La disposizione è richiamata quale fondamento della richiesta di fissazione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 64, comma 2, c.p.a.
l’omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
Il giudice avverte che l'omessa collaborazione all'incombente istruttorio potrà essere valutata secondo la disciplina processuale sull'acquisizione e sulla valutazione degli elementi di prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando gli elementi disponibili non consentono di accertare se e in quale misura il giudicato sia stato eseguito, il giudice può disporre o reiterare specifici incombenti istruttori prima di decidere sulla domanda principale e sulle eventuali misure coercitive.
- L'omessa esecuzione da parte dell'amministrazione di un ordine istruttorio del giudice può essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
- La richiesta di fissazione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non viene decisa finché non siano acquisiti gli elementi necessari a verificare l'effettivo stato di esecuzione del giudicato.
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