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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26878/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della misura della pena complessiva e rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha esplicitato di aver tenuto conto della riduzione premiale prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. sull'aumento ex art. 81 cod. pen.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di esecuzione che aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra reati provenienti da sentenze irrevocabili e aveva applicato l'aumento di pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen., senza tener conto che uno dei giudizi presupposti era stato celebrato con rito abbreviato e che, pertanto, l'aumento di pena doveva essere soggetto alla riduzione premiale prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.; il provvedimento impugnato quantificava l'aumento in due mesi per ciascun reato senza indicare se e come fosse stata applicata la predetta riduzione.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (secondo comma)

    Stabilisce l'aumento di pena per i reati in continuazione; l'aumento applicato 'in executivis' è soggetto, se del caso, alla riduzione premiale prevista per il rito abbreviato.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle competenze e procedure in materia esecutiva; richiamata come base procedurale per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di pena (premialità) per il rito abbreviato; la riduzione è aritmeticamente predeterminata e deve essere applicata anche all'aumento di pena derivante dalla continuazione riconosciuta in sede esecutiva quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale; Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, Micheletti; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone; Sez. n. 44477 del 04/11/2009, Modeo

    Costante orientamento secondo cui, in caso di continuazione 'in executivis' e di giudizio satellite celebrato col rito abbreviato, l'aumento ex art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen.; il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non richiede motivazione sul 'quantum'.

Massime di principio

  • Se la continuazione viene riconosciuta in sede esecutiva e uno dei procedimenti presupposti è stato definito con rito abbreviato, l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. deve essere ridotto secondo l'art. 442 cod. proc. pen.
  • Il giudice dell'esecuzione è obbligato a indicare in motivazione di aver applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato; l'omessa specificazione comporta l'annullamento limitato alla quantificazione della pena e il rinvio per nuovo giudizio.
  • La riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. è aritmeticamente predeterminata e non richiede ulteriore motivazione sul suo importo; va dunque semplicemente computata e dichiarata.
  • In fase di quantificazione dell'aumento per continuazione è buona prassi esplicitare i calcoli: indicare l'aumento lordo ex art. 81 e poi l'applicazione della riduzione premiale (se dovuta) per rendere trasparente l'operazione.
  • Se il provvedimento esecutivo non chiarisce se la riduzione è stata applicata, la parte interessata può impugnare e ottenere l'annullamento parziale con rinvio per ricalcolo della pena.

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