Sentenza n. 143/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Responsabile del Settore 01 - Servizi Sociali del Comune di Alatri n. 652 del Registro generale (n. 143 del Registro settoriale) del 12 marzo 2025, avente per oggetto «Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la gestione del servizio di prevenzione. Parzialmente Finanziato dall''Unione Europea Next Generation EU - nell’ambito del PNRR, Missione 5 (inclusione e coesione) Componente 2 (infrastrutture, sociali, famiglie, comunità e terzo settore) Investimento vari. Aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa INTESA Società Cooperativa Sociale Codice CPV: 85310000-5 CIG: B2EE05F6A3», resa nota al ricorrente mediante comunicazione ex art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 del 19 marzo 2025, trasmessa a mezzo pec in pari data; - di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservata di gara, e segnatamente (i) del verbale di gara della 1° seduta del 7 ottobre 2024, (ii) del verbale di gara di seduta riservata del 9 dicembre 2024 e (iii) del verbale di gara della 2° seduta del 12 dicembre 2024, redatti dal Seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice e richiamati nella determinazione di aggiudicazione sopra citata, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione e la valutazione dell’offerta del controinteressato nei termini ivi indicati in modo da determinare l’aggiudicazione della procedura in suo favore, ivi inclusa la proposta di aggiudicazione; - delle risultanze dei controlli effettuati sulle autodichiarazioni rese dal controinteressato e dei verbali di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte della stessa, conclusi con esito positivo, richiamati nella determinazione di aggiudicazione sopra citata e non conosciuti; - della determinazione dirigenziale della S.U.A. della Provincia di Frosinone n. 3516 del 3 dicembre 2024 di nomina della Commissione giudicatrice; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se nel frattempo stipulato, e per la condanna delle amministrazioni resistenti alla reintegrazione in forma specifica, con aggiudicazione dell’appalto al ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Parsifal Consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale impresa sociale il 3 giugno 2025: per l’annullamento - del decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 83 del 1° settembre 2023 e dei provvedimenti ed atti ivi richiamati, ma non pubblicati: ovvero, i non conosciuti (a) decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 62 del 17 giugno 2022, (b) determinazione dirigenziale n. 2066 del 4 luglio 2022 - avente ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico per istituzione albo dei Commissari di gara” - e (c) deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 23 novembre 2020; - del verbale di sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice del 22 ottobre 2024 e della decisione assunta dalla Commissione all’uopo costituita ed ivi verbalizzata; atti entrambi trasmessi, all’esito di istanza di accesso agli atti del 13 maggio 2025, in data 30 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione al Consorzio Intesa di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla gestione di servizi socio-educativi e di prevenzione, nonché gli atti di gara e gli atti concernenti la nomina della commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro. Ha dedotto: 1) la mancata esclusione dell’aggiudicataria per omessa presentazione della Carta dei servizi, ritenuta elemento essenziale dell’offerta tecnica; 2) l’inadeguatezza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e l’illegittimità dei punteggi attribuiti, per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e violazione della lex specialis; 3) l’illegittima composizione della commissione per carenza di esperienza e professionalità dei commissari nello specifico settore; 4) un possibile conflitto di interessi della commissaria che aveva ricoperto la carica di consigliere comunale in altro Comune affidatario di servizi analoghi al Consorzio Intesa. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato gli atti provinciali istitutivi e regolatori dell’Albo dei commissari e il sorteggio della commissione, deducendo violazione dell’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, carenza di competenze specifiche di una commissaria e incompetenza del Presidente della Provincia nell’adozione delle norme regolamentari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Quanto alla Carta dei servizi, ha rilevato che il disciplinare individuava come contenuto tassativo dell’offerta tecnica la sola relazione descrittiva delle soluzioni e procedure proposte e non prevedeva l’omessa presentazione della Carta quale causa di esclusione. Il capitolato non stabiliva specifiche tecniche o un contenuto minimo della Carta e prevedeva la possibilità di integrazioni nella fase di gestione; pertanto la sua mancata presentazione non comportava l’esclusione. Quanto alle valutazioni dell’offerta tecnica, il giudice ha applicato il limite del sindacato sulla discrezionalità tecnica: le censure erano generiche, assertive e non dimostravano travisamenti, macroscopici errori, manifesta illogicità o inattendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni della commissione. Quanto alla composizione della commissione, la competenza deve essere valutata nel suo complesso, senza richiedere una corrispondenza rigida tra ciascun commissario e ogni specifica attività dell’appalto. Le professionalità dei componenti risultavano complessivamente adeguate al settore dei servizi socio-educativi e due commissarie erano dipendenti interne della Provincia. È stata esclusa anche l’incompatibilità derivante dalla carica di consigliere comunale in un diverso Comune, non riconducibile alle ipotesi dell’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. I motivi aggiunti relativi all’Albo dei commissari e alla competenza del Presidente della Provincia sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché i commissari contestati erano dipendenti della stazione appaltante e il ricorrente non aveva dimostrato che gli atti regolamentari avessero inciso sfavorevolmente sulla valutazione della sua offerta, che aveva peraltro ottenuto un punteggio tecnico superiore a quello dell’aggiudicataria. Il Consorzio Parsifal è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.500 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura aperta utilizzata per l’affidamento dell’accordo quadro.
art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento della comunicazione dell’aggiudicazione al concorrente.
art. 93 d.lgs. 36/2023
La competenza della commissione giudicatrice va valutata complessivamente; l’esperienza nello specifico settore non richiede una corrispondenza atomistica tra ciascun commissario e ogni singola attività dell’appalto. Le incompatibilità previste dalla disposizione non ricomprendono la carica di consigliere comunale in un diverso Comune, in assenza di una specifica situazione di conflitto di interessi.
art. 93, comma 3, d.lgs. 36/2023
Prevede la prevalenza di dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie nella composizione della commissione e consente il ricorso a componenti esterni solo nei casi previsti dalla norma. Le censure astratte contro il sistema regolamentare sono inammissibili se non sorrette da un interesse concreto rispetto alla composizione effettivamente adottata.
art. 93, comma 4, d.lgs. 36/2023
Le ipotesi di incompatibilità non si applicano, per il solo fatto della carica ricoperta, al consigliere comunale di un Comune diverso dalla stazione appaltante.
art. 134 c.p.a.
Il richiamo alla giurisdizione di merito conferma che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione opinabile a quella dell’organo amministrativo competente, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
art. 57 l.r. Lazio n. 11/2016
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta necessità della Carta dei servizi; non è stato ritenuto fondamento di una causa di esclusione nel caso concreto.
art. 7 d.P.R. 62/2013
Richiamato dall’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 quale parametro per individuare situazioni di conflitto di interessi che impongono l’astensione.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alla procedura di gara.
Massime di principio
- La mancata produzione di un documento richiesto dalla documentazione di gara comporta l’esclusione soltanto quando la lex specialis ne prescriva chiaramente la presentazione come elemento essenziale dell’offerta o stabilisca espressamente tale conseguenza; una previsione contenuta nel capitolato, priva di contenuti minimi determinati e accompagnata dalla possibilità di integrazione nella fase esecutiva, non determina di per sé l’esclusione.
- Le valutazioni della commissione sull’offerta tecnica costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di travisamento dei fatti, macroscopici errori, manifesta illogicità, irragionevolezza o palese inattendibilità tecnico-scientifica. La mera non condivisibilità dell’offerta o la prospettazione di una diversa valutazione non consentono al giudice di sostituire il proprio giudizio a quello della commissione.
- L’esperienza richiesta ai componenti della commissione giudicatrice nello specifico settore dell’appalto deve essere valutata con riguardo alla commissione nel suo complesso e alle aree tematiche omogenee coinvolte, senza pretendere una corrispondenza rigida tra ciascun commissario e ogni singola prestazione o criterio di valutazione.
- La sola carica di consigliere comunale ricoperta in un Comune diverso dalla stazione appaltante non integra, di per sé, né la situazione di appartenenza a un organo di indirizzo politico della stazione appaltante né un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
- Le censure rivolte in via astratta agli atti regolamentari che disciplinano la selezione dei commissari sono inammissibili per carenza di interesse quando, nella gara concreta, la commissione sia stata composta conformemente ai requisiti contestati e il ricorrente non dimostri un’incidenza sfavorevole degli atti impugnati sulla valutazione della propria offerta.
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