Cassazione Penale, Sentenza n. 48907/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gallone era stato condannato per il reato continuato di cui all'art. 181 d.lgs. 22/01/2004 n. 42 (opere eseguite in assenza di autorizzazione: abbattimento di 13 alberi in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico) e per il reato continuato di cui all'art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati da parte di persona che svolge un servizio di pubblica necessità). Nell'ambito della pratica amministrativa l'imputato aveva prodotto due relazioni tecniche con indicazioni discordanti sulla superficie interessata (prima circa 2.000 mq, poi circa 1.900 mq) mentre l'area effettiva superava i 3.000 mq; il ridimensionamento era idoneo a evitare il procedimento autorizzatorio obbligatorio per superfici pari o superiori a 2.000 mq e a consentire una mera comunicazione. In appello si era sostenuto che le discrepanze dipendevano da misurazioni GPS e che un funzionario regionale avrebbe comunque autorizzato l'intervento, nonché era stata invocata la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e si chiedeva riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che l'imputato avesse depositato due distinte relazioni con contenuti incoerenti volti a eludere l'iter autorizzatorio, e che il ridimensionamento della superficie, seppur quantitativamente modesto, fosse determinante sul piano procedurale. Le deduzioni sulle presunte imprecisioni di misurazione e sulle dichiarazioni del funzionario regionale non hanno scalfito la valutazione di dolo. Lo stato di necessità è stato ritenuto non provato (assenza di pericolo attuale per la persona). La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e l'applicazione delle attenuanti generiche sono state correttamente negate in considerazione della gravità del fatto e degli effetti causati (abbattimento di 13 alberi). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Sanziona l'esecuzione di opere in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione; applicata perché l'abbattimento di 13 alberi in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico è stato eseguito senza l'autorizzazione necessaria
art. 481 cod. pen.
Falsità ideologica in certificati commessa da persona che svolge un servizio di pubblica necessità: ritenuta sussistente per la relazione tecnica contenente dati falsi volti a ottenere una procedura semplificata
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004
Definizione e tutela del vincolo paesaggistico; la qualificazione dell'area come 'bosco' (e quindi sottoposta a vincolo) è rilevante ai fini dell'obbligo autorizzatorio
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa perché la gravità del fatto, l'effetto del falso sull'iter amministrativo e l'entità dell'intervento (13 alberi abbattuti) escludono la tenuità
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. in L. 176/2020) e art.16 d.l. 228/2021 (conv. L.15/2022)
Norme processuali sulla eventuale rinuncia alla discussione orale e sull'uso della requisitoria scritta: richiamate in relazione alla procedura davanti alla Corte di cassazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'impugnazione in cassazione: il ricorso risulta inammissibile anche per non aver centrato i profili decisivi richiesti dalla presidio normativo e dalla giurisprudenza
Massime di principio
- La produzione di documentazione tecnica contraddittoria o la redazione di più atti con dati difformi può essere valutata come volontà di eludere procedure amministrative obbligatorie e integrare il dolo nella falsità ideologica
- La diversità quantitativa dei dati (anche se modesta) assume rilievo se incide sul regime autorizzatorio: l'elemento soggettivo e l'effetto pratico sul procedimento amministrativo sono determinanti
- L'invocazione di errori di misurazione (es. GPS) non esclude il dolo quando sussistono elementi che indicano una scelta consapevole e professionale nella compilazione degli atti
- Lo stato di necessità richiede prova di un pericolo attuale e concreto per la persona; la semplice possibilità di danni a cose o timori generici non è sufficiente
- La causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica se il fatto ha rilevanti effetti materiali o se la falsità ha inciso sull'accesso a una procedura semplificata
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua elementi decisivi che prevalgono sugli elementi favorevoli; non è necessario esaminare ogni circostanza prospettata dalle parti
- In sede di cassazione la valutazione di merito richiede che il ricorso evidenzi errori di diritto o violazioni procedurali rilevanti; deduzioni meramente ricostruttive dei fatti difficilmente rendono il ricorso ammissibile
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