Sentenza n. 1884/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale adottato dal Questore della Provincia di Catanzaro il 27 giugno 2024 e notificato il 5 luglio 2024
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato sulla base di una proposta dei Carabinieri, deducendo due motivi. In primo luogo, ha denunciato la violazione dell’art. 3 d.lgs. 159/2011 e l’eccesso di potere per mancata convocazione davanti al Questore e mancato svolgimento del colloquio, ritenuto elemento essenziale della misura e della sua forma orale. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011, oltre al richiamo all’art. 654 c.p.p., per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e insussistenza dei presupposti di pericolosità sociale. Ha inoltre rappresentato di essere affetto da scompenso psichico, di essere stato sottoposto ad accertamento sanitario obbligatorio e ricovero il 6 maggio 2024 e di essere stato giudicato incapace di intendere e di volere al momento dei fatti secondo una perizia psichiatrica. In corso di causa ha prodotto il provvedimento del 10 marzo 2026 di revoca della misura di sicurezza. La Questura ha opposto che la consegna e la lettura dell’avviso erano state delegate e regolarmente verbalizzate; ha inoltre richiamato ulteriori precedenti, tra cui una condanna irrevocabile del 1989 per omicidio e tentata violenza per costringere altri a commettere un reato, una condanna del 2012 per furto aggravato con appello pendente e un procedimento penale pendente per fatti del 5 maggio 2024.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso il vizio procedimentale perché l’avviso era stato consegnato a mano e letto al destinatario dalla Polizia Anticrimine, su delega, come attestato dal verbale avente efficacia probatoria fidefacente; la comunicazione documentata dell’atto soddisfa le esigenze di certezza e garanzia anche senza un colloquio personale con il Questore. Ha respinto le censure di motivazione, istruttoria e insussistenza dei presupposti: l’avviso indicava i precedenti di polizia per furto, percosse e minaccia e il deferimento per lesioni personali, e da tali elementi e dal richiamo alle categorie dell’art. 1 d.lgs. 159/2011 risultava la valutazione di pericolo per sicurezza e tranquillità pubblica. Per la misura di prevenzione non occorrono prove certe e dettagliate del fatto-reato, essendo sufficiente una valutazione prognostica fondata su una pluralità di elementi fattuali. La censura fondata sulle condizioni psichiche non ha condotto all’annullamento: benché la consulenza fosse stata redatta il 4 giugno 2024, fu presentata all’autorità giudiziaria solo successivamente all’adozione dell’avviso, perciò non risultava parte dell’istruttoria allora disponibile al Questore. Il TAR ha precisato che l’autorità competente può comunque riesaminare la permanenza dei presupposti della misura. Ricorso respinto; spese compensate.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011
Nell’ambito della motivazione, poi, emerge chiaramente che tali precedenti hanno indotto il Questore a ritenere sussistente un pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica, così come emerge anche dal richiamo alle categorie di cui all’art. 1 del citato D.lgs. 159/2011.
L’avviso orale può fondarsi sulla valutazione prognostica di pericolosità sociale ricavata da una pluralità di elementi fattuali, senza che sia necessaria la prova certa e dettagliata dei fatti-reato.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è immune dalle censure dedotte, anche per quanto attiene al difetto di motivazione, in quanto risultano esplicitate le ragioni (in particolare i precedenti di polizia per furto, percosse e minaccia, nonché il deferimento in stato di libertà per lesioni personali) che hanno portato l’Amministrazione ad adottare una misura di prevenzione.
La motivazione dell’avviso è sufficiente quando espone gli elementi fattuali posti a fondamento della misura e consente di comprendere la valutazione di pericolosità sociale compiuta dall’autorità.
Massime di principio
- La comunicazione dell’avviso orale mediante consegna a mano e lettura al destinatario da parte di un ufficiale di pubblica sicurezza, con verbalizzazione dell’attività, soddisfa le esigenze di certezza e garanzia della misura; la mancata convocazione personale davanti al Questore non determina di per sé l’invalidità dell’atto.
- Ai fini dell’avviso orale, la pericolosità sociale può essere desunta in via prognostica da una pluralità di elementi di fatto; non è richiesta la prova certa e dettagliata, nelle sue coordinate temporali, spaziali e modali, di ciascun fatto-reato.
- La motivazione dell’avviso orale è adeguata quando indica gli elementi di fatto rilevanti e rende riconoscibile il collegamento tra questi e il giudizio di pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica.
- La legittimità dell’istruttoria va valutata in relazione agli elementi disponibili all’amministrazione al momento dell’adozione dell’atto; una consulenza tecnica depositata successivamente presso l’autorità giudiziaria non costituisce, per ciò solo, un elemento che il Questore avrebbe dovuto considerare, ferma la possibilità di riesaminare la permanenza dei presupposti della misura.
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