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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20872/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da un cittadino nigeriano. Il giudice di merito aveva ritenuto non attuale il timore, allegato dall'interessato, di essere ucciso da una setta religiosa, osservando che i fatti risalivano a circa dieci anni prima; aveva inoltre ritenuto non decisiva la situazione di insicurezza generale in Nigeria, richiamando che essa sarebbe potuta semmai rilevare ai fini della protezione sussidiaria, e non di quella umanitaria. Il Tribunale aveva poi escluso ulteriori indici di vulnerabilità, rilevando la presenza di una precedente condanna per reati in materia di stupefacenti, l'assenza di prova di un lavoro stabile e adeguatamente retribuito, l'assenza di legami familiari stabili in Italia, e la mancata dimostrazione dei presupposti per un permesso per motivi di salute o per casi speciali. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione di norme in tema di protezione internazionale e umanitaria, l'omesso esame delle sue dichiarazioni e della documentazione prodotta, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi e l'omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, sostenendo che il giudice non avesse correttamente valutato la situazione del Paese d'origine e la sua vicenda personale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero dell'interno, perché effettuata con atto finalizzato solo alla discussione orale e non con controricorso tempestivo. Quanto al merito dei motivi, la Corte ha ritenuto che essi non colpissero la ratio decidendi del decreto impugnato: il Tribunale non aveva fondato il rigetto su un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni, bensì sull'inidoneità dei fatti allegati a integrare i presupposti della protezione umanitaria e sulla non attualità del rischio dedotto; inoltre aveva escluso che la mera situazione di violenza indiscriminata nel Paese d'origine bastasse, di per sé, per la protezione umanitaria in assenza di specifici elementi individualizzanti e di prova di adeguata integrazione in Italia. Non essendovi una valida contestazione di tali argomenti decisivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non ha provveduto sulle spese per l'irrituale costituzione dell'intimato e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 251/2007

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea valutazione delle dichiarazioni e dei presupposti della protezione; la Corte osserva che le censure non incidono sulla ratio del decreto impugnato.

  • art. 14 d.lgs. 251/2007

    La minaccia riferita dal ricorrente è stata ricondotta dal Tribunale a questa ipotesi; la Corte rileva che tale allegazione rileva semmai per la protezione sussidiaria e non basta, da sola, per la protezione umanitaria.

  • art. 14 d.lgs. 251/2007

    La situazione di violenza indiscriminata nel Paese d'origine sarebbe eventualmente rilevante per la protezione sussidiaria, ma non era sufficiente, nel caso concreto, a fondare la protezione umanitaria.

  • art. 14 d.lgs. 25/2008

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di accertamento della situazione del Paese d'origine e ai poteri istruttori officiosi.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale base normativa del permesso per motivi umanitari; la Corte ne esclude l'utilizzabilità come supporto delle censure, perché non attaccano la motivazione decisiva.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Richiamato dal Tribunale per dare atto di una precedente condanna del richiedente, elemento valorizzato nel giudizio complessivo sulla vulnerabilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame e vizi motivazionali; la Corte ritiene le censure non pertinenti alla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato conseguente all'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della decisione impugnata e finiscono per colpire argomenti diversi o non decisivi.
  • In materia di protezione umanitaria, la mera allegazione di una situazione di rischio generale nel Paese di origine o di fatti già astrattamente riconducibili ad altre forme di protezione non basta, da sola, a fondare il diritto al permesso, ove manchino specifici elementi individualizzanti e prova di una condizione di vulnerabilità attuale.
  • Il giudice di merito può escludere la rilevanza della vicenda personale dedotta quando il rischio allegato non sia attuale; in tale ipotesi, la mancata attivazione di ulteriori approfondimenti istruttori officiosi non è utilmente censurabile se la decisione si fonda sull'inidoneità dei fatti allegati a integrare la fattispecie protettiva richiesta.
  • Nel procedimento camerale in cassazione la parte intimata non si costituisce validamente ai fini della fase decisoria con un mero atto per la discussione orale, ma mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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