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Sentenza

Sentenza n. 4289/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire in sanatoria relativo alla modifica di una copertura lignea

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e proprietaria controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario confinante ha appellato la sentenza del TAR deducendo: travisamento della concessione edilizia originaria, che avrebbe autorizzato un semplice pergolato e non una tettoia; falsità o inesattezza delle dichiarazioni contenute nell’istanza di sanatoria, concernenti la lieve entità delle modifiche, la preesistenza della copertura in coppi e l’assenso dei confinanti; insussistenza della doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, in ragione dei vincoli urbanistici e paesaggistici e della prescrizione relativa all’andamento piano della pergola; consumazione del potere comunale dopo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria; insufficiente esame dei motivi da parte del TAR; richiesta di rimessione in termini per impugnare i titoli edilizi del 1994 e del 1995; riproposizione della domanda risarcitoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, al di là del nomen utilizzato nell’originaria concessione edilizia, l’intervento autorizzato fosse una tettoia, poiché prevedeva una copertura stabile; la prescrizione di un’andatura piana riguardava la pendenza, non la stabilità della copertura. La qualificazione dell’intervento edilizio deve essere compiuta sulla base della sua reale consistenza e non della terminologia impiegata dall’amministrazione o dal privato. Le modifiche oggetto della sanatoria del 2020, consistenti nella variazione della pendenza e nella diversa collocazione dei pilastrini, erano quindi lievi e riferite a una struttura già assentita, senza abusiva realizzazione della copertura. Le doglianze relative alle distanze, ai vincoli e all’assenso dei confinanti avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente contro il titolo originario, divenuto inoppugnabile; il termine per impugnare decorre dall’inizio dei lavori quando si contesta la possibilità stessa di edificare o la violazione delle distanze, e comunque, in assenza di prova di conoscenza anticipata, dal completamento dei lavori. È stata negata la rimessione in termini, trattandosi di istituto eccezionale non giustificato da alcun impedimento oggettivo o errore scusabile dopo oltre trent’anni. Non è stata provata la falsità delle dichiarazioni sulla copertura in coppi e sull’assenso dei confinanti; inoltre, il mancato consenso avrebbe dovuto essere fatto valere contro il titolo originario e non rilevava per le modifiche lievi oggetto di sanatoria. Il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 consente all’interessato di adire il giudice, ma non priva il Comune del potere-dovere di pronunciarsi successivamente con un provvedimento espresso, anche tardivo. La motivazione del TAR, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e conforme al dovere di sinteticità. La domanda risarcitoria è stata respinta per l’infondatezza delle censure demolitorie e, inoltre, perché sviluppata anche mediante argomenti nuovi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La sanatoria edilizia richiede la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; il silenzio formatosi sull’istanza non impedisce all’amministrazione di provvedere tardivamente.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il silenzio sulla domanda di accertamento di conformità consente all’interessato di adire il giudice, ma non determina la consumazione del potere dell’amministrazione di adottare successivamente un provvedimento espresso.

  • art. 3 c.p.a.

    La motivazione della sentenza non deve confutare pedissequamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che renda riconoscibile il percorso logico seguito dal giudice e affronti i profili rilevanti della controversia.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Il giudice deve esaminare le domande e le questioni rilevanti, ma non è tenuto a pronunciarsi espressamente su ogni argomento secondario o non decisivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica di un intervento edilizio non dipende dal nomen utilizzato nel titolo abilitativo o nell’istanza, ma dalla sua reale consistenza, funzione, stabilità e impatto; una struttura denominata pergolato diviene tettoia quando presenta una copertura superiore non facilmente amovibile, idonea a fornire riparo e dotata di apprezzabile consistenza.
  • Una copertura stabile può essere piana o inclinata: la pendenza incide sulla tipologia della copertura, ma non esclude di per sé la sua stabilità e durevolezza.
  • Quando il titolo edilizio originario ha già assentito la realizzazione della struttura contestata, le censure relative alla possibilità stessa di edificare, alle distanze e agli altri limiti conformativi devono essere proposte tempestivamente contro quel titolo; non possono essere recuperate impugnando il successivo titolo in sanatoria relativo a modifiche meramente esecutive o di modesta entità.
  • Il termine per impugnare un permesso di costruire decorre dall’inizio dei lavori quando si contesta l’edificabilità dell’area o la violazione delle distanze; in mancanza di conoscenza anticipata, decorre comunque dalla piena conoscenza del provvedimento, normalmente coincidente con il completamento dei lavori.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e richiede un impedimento oggettivo o una concreta incertezza normativa o giurisprudenziale; non è concedibile quando il termine decadenziale è chiaro e la parte abbia omesso per lungo tempo di impugnare il titolo edilizio.
  • Il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 abilita il richiedente a ricorrere contro il diniego tacito, ma non consuma il potere-dovere dell’amministrazione di adottare successivamente un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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