Cassazione Penale, Sentenza n. 31634/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il procedimento verteva sulla negazione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, della possibilità per Domenico Gallico di effettuare un colloquio telefonico con la sorella Teresa, anch'ella detenuta in regime differenziato ex art. 41-bis presso l'istituto di L'Aquila. In precedenza il Magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto a Gallico il diritto a colloqui mensili con la sorella; il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva poi rigettato il reclamo dell'Amministrazione confermando tale diritto e ritenendo non necessario il parere della Direzione distrettuale antimafia (DDA). Il Ministero ha impugnato l'ordinanza deducendo (i) che il Tribunale ha dichiarato superfluo il parere della DDA senza valutarne il contenuto e senza considerare l'orientamento della Cassazione n. 29007/2021 che riteneva incompatibile il colloquio tra due detenuti entrambi sottoposti al 41-bis; (ii) che non può ritenersi formato un giudicato a seguito del precedente provvedimento e che ogni richiesta va valutata autonomamente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio. La Corte ha precisato che, sebbene in linea di principio non si escluda la possibilità di colloqui (visivi o tramite videoconferenza/telefonici sostitutivi) tra detenuti legati da vincoli familiari anche se entrambi sottoposti al regime 41-bis, tale compatibilità richiede un bilanciamento concreto con le esigenze di sicurezza. Pertanto il precedente riconoscimento del diritto non può assumere efficacia di giudicato assoluto e non esime dall'effettuare una valutazione caso per caso, comprensiva della considerazione del parere non vincolante della DDA come previsto dalla circolare D.A.P. 2/10/2017, n. 3676/6126 (art. 16.1).
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)
Regime detentivo differenziato che impone severe restrizioni ai colloqui; non esclude in linea di principio colloqui controllabili a distanza (es. videoconferenza), ma richiede bilanciamento con le esigenze di sicurezza
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, art. 16.1
"che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"
Stabilisce la procedura di valutazione: per colloqui tra detenuti entrambi in 41-bis va richiesto il parere non vincolante della DDA e tale parere deve essere considerato nell'esame caso per caso
Cass. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014 (Rv. 262417)
Giurisprudenza che afferma la compatibilità, in via di principio, di colloqui visivi tramite forme controllabili a distanza tra detenuti parenti entrambi sottoposti al 41-bis, purché si evitino comportamenti che possano creare pericolo per la sicurezza
Cass. Sez. 1, n. 29007 dell'11/06/2021
Orientamento citato dall'Amministrazione che riteneva incompatibile il diritto al colloquio fra due detenuti entrambi sottoposti al 41-bis; la Corte nella sentenza in esame non ha adottato tale soluzione nella sua forma assoluta, richiedendo invece valutazioni concrete
Massime di principio
- Il regime 41-bis non esclude automaticamente il diritto a colloqui tra familiari detenuti entrambi sotto 41-bis, ma la compatibilità va valutata caso per caso
- Un precedente provvedimento favorevole non produce un giudicato assoluto che impedisca la riesamina di nuove circostanze o la considerazione di elementi sopravvenuti
- Il parere della Direzione distrettuale antimafia, pur non essendo vincolante, deve essere richiesto e considerato nella valutazione di richieste di colloquio tra detenuti in 41-bis, come previsto dalla circolare D.A.P. 2/10/2017
- La soluzione praticabile (colloquio visivo o videoconferenza controllata) richiede misure tecniche e di controllo idonee a tutelare le esigenze di sicurezza e va imposta solo se tali misure rendono sicuro lo svolgimento del colloquio
- In presenza di questioni analoghe è necessario documentare e valutare tutti gli elementi di rischio specifici prima di autorizzare o negare il colloquio
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