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Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS-del 6.11.2025, notificata il 12.11.2025, a firma del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nizza di Sicilia, avente ad oggetto la revoca in autotutela del Permesso di Costruire n. -OMISSIS-; - ove occorra, della nota del 27.6.2025 prot. n.-OMISSIS-, con la quale l'U.T.C. di Nizza di Sicilia chiedeva alla D.L. la continuazione dei lavori nel rispetto degli schemi del p.d.l., con l'emissione di una variante in particolar modo sull'altezza del sottotetto; - sempre ove occorra, della precedente determinazione di sospensione lavori, n.-OMISSIS- del 22.08.2025, a firma del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nizza di Sicilia, nella parte in cui, altresì, si reitera la richiesta ai titolari del permesso di costruire di presentare un progetto di variante secondo le prescrizioni del P.D.L. e Reg. edilizio; - nonché del provvedimento di cui alla nota prot.-OMISSIS-del 5.11.2025 che rinnova la sospensione dei lavori; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale qualificato come revoca in autotutela, ma riconducibile ad annullamento d'ufficio, del permesso di costruire, nonché gli atti di sospensione dei lavori e la richiesta di presentazione di una variante progettuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di un lotto inserito in un piano di lottizzazione, avevano ottenuto nel giugno 2024 un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale e avevano iniziato i lavori. Il Comune aveva successivamente sospeso più volte il cantiere, contestando l'altezza del sottotetto e chiedendo la presentazione di una variante conforme alle prescrizioni del piano di lottizzazione e del regolamento edilizio. Con determinazione del 6 novembre 2025, qualificata dall'amministrazione come revoca in autotutela, il Comune aveva ritirato il permesso di costruire poiché i titolari non avevano ottemperato alla richiesta di variante. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di ritiro del titolo; 2) violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che l'atto fosse in realtà un annullamento d'ufficio adottato oltre il termine di dodici mesi, senza indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale, senza dimostrazione di false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci e in lesione del legittimo affidamento; 3) violazione delle norme tecniche del piano di lottizzazione e del regolamento edilizio, nonché erroneità dei presupposti, travisamento, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia, in relazione all'altezza e alla destinazione del sottotetto e alla pendenza delle falde.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo fondate e assorbenti le censure relative all'art. 21-nonies l. 241/1990. L'atto comunale, sebbene denominato revoca, è stato qualificato come annullamento d'ufficio, perché diretto a rimuovere un permesso di costruire ritenuto originariamente illegittimo. Il provvedimento è stato adottato oltre dodici mesi dopo il rilascio del titolo: il permesso era del 10 giugno 2024, mentre il ritiro risaliva al 6 novembre 2025. Non ricorreva la deroga prevista dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, poiché gli elementi posti a fondamento del ritiro, inclusa l'altezza del sottotetto, erano conoscibili dall'amministrazione già al momento del rilascio e il provvedimento non indicava alcuna falsa rappresentazione progettuale o dichiarazione mendace imputabile ai titolari. Il TAR ha inoltre rilevato il difetto di motivazione, poiché l'amministrazione non aveva indicato ragioni di interesse pubblico concrete e attuali ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, né aveva comparato tale interesse con l'affidamento dei privati, rafforzato dalla precedente revoca della sospensione dei lavori per le medesime ragioni. Gli ulteriori motivi, inclusi quelli sulla partecipazione procedimentale e sulla conformità tecnica del progetto, sono stati assorbiti. Il provvedimento impugnato è stato annullato e il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando, previo avviso alle parti, la causa è matura per la decisione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione

    L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio deve essere esercitato entro il termine massimo di dodici mesi, salvo la deroga per l'impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti imputabile al beneficiario, applicabile restrittivamente e solo in presenza di una falsa rappresentazione comprovata e puntualmente motivata.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo edilizio

    La deroga al termine di dodici mesi non opera quando gli elementi rilevanti erano conoscibili dall'amministrazione mediante la normale istruttoria; occorre una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato, idonea a determinare il rilascio del titolo.

  • art. 63 l. 108/2021

    Ha ridotto da diciotto a dodici mesi il limite temporale per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È richiamato dai ricorrenti per distinguere la revoca dall'annullamento d'ufficio; il giudice ha qualificato l'atto impugnato come annullamento, in quanto diretto a rimuovere un titolo edilizio ritenuto illegittimo ab origine.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Sono stati invocati per la dedotta violazione delle garanzie di partecipazione; la relativa censura è stata assorbita a seguito dell'accoglimento dei motivi concernenti il termine e la motivazione dell'annullamento d'ufficio.

  • artt. 9 e 12 l.r. Sicilia 7/2019

    Sono stati richiamati quali disposizioni regionali di recepimento delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 10 l. 241/1990; la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • Il ritiro di un permesso di costruire qualificato dall'amministrazione come revoca, ma fondato sull'asserita illegittimità originaria del titolo, costituisce annullamento d'ufficio ed è soggetto ai presupposti e ai limiti dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • L'annullamento d'ufficio di un permesso di costruire deve essere adottato entro il termine massimo di dodici mesi dal rilascio del titolo, quando tale termine sia quello applicabile ratione temporis; il mero errore dell'amministrazione nella valutazione dei presupposti del titolo non consente di eluderlo.
  • La deroga al termine di dodici mesi prevista per l'impossibilità di conoscere fatti o circostanze rilevanti imputabile al beneficiario opera soltanto quando il privato abbia fornito una falsa rappresentazione della realtà, con dolo o colpa grave, che abbia indotto l'amministrazione in errore; non opera se gli elementi erano conoscibili attraverso l'ordinaria istruttoria.
  • L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio non può essere motivato dal solo ripristino della legalità violata: l'amministrazione deve indicare un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto alla mera illegittimità dell'atto, e compararlo con gli interessi privati e con l'affidamento consolidato del destinatario.
  • La precedente revoca della sospensione dei lavori per le medesime ragioni poste a fondamento del successivo ritiro del permesso di costruire può concorrere a rafforzare l'affidamento del privato e impone una motivazione particolarmente puntuale sul diverso esercizio del potere di autotutela.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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