Cassazione Civile, Ordinanza n. 25938/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato innanzi al giudice tributario numerose cartelle di pagamento, ruoli e avvisi di accertamento deducendo, in sintesi, che gli atti non le erano mai stati notificati ovvero che presentavano molteplici vizi di forma e contenuto e difetti dei presupposti. Il ricorso di primo grado era stato dichiarato inammissibile; anche l’appello era stato dichiarato inammissibile dalla CTR, che aveva ritenuto l’atto eccessivamente prolisso, con censure confuse e poco intellegibili, e aveva affermato apoditticamente che la notificazione delle cartelle si era ritualmente perfezionata. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 121 c.p.c. e dell’art. 3, comma 2, c.p.amm., sostenendo che l’appello era invece chiaro, che la CTR aveva comunque sintetizzato i motivi in sette punti e che la lunghezza derivava dalla pluralità dei vizi già dedotti in primo grado e da riproporre in appello; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112 e 132 c.p.c., lamentando che la CTR si era limitata a formule generiche sia sulla regolarità della notifica sia sulla pretesa irrilevanza delle sue contestazioni, senza spiegare in concreto come la notifica si fosse perfezionata e perché le eccezioni fossero infondate; con il terzo motivo ha censurato la statuizione sulle spese del grado di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso: la CTR non poteva dichiarare inammissibile l’appello limitandosi a richiamare la sua lunghezza o a definirne le censure confuse e poco intellegibili, poiché dall’atto emergevano comunque motivi specifici e la stessa CTR ne aveva sintetizzato il contenuto in sette punti. Inoltre la CTR aveva motivato in modo apodittico sulla rituale notificazione delle cartelle, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito né confrontarsi con le contestazioni della contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 121 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello; la Corte accoglie la censura ritenendo che l’atto non potesse essere respinto per mera prolissità o asserita confusione senza esaminarne il contenuto effettivo.
art. 3, comma 2, c.p.amm.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità; la Corte valorizza la necessità che il giudice si confronti con i motivi di gravame anziché arrestarsi a formule generiche.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La Corte lo richiama, insieme agli artt. 112 e 132 c.p.c., per censurare la motivazione apodittica della CTR e la mancanza di adeguata esposizione delle ragioni della decisione.
art. 112 c.p.c.
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene che la CTR si sia sottratta all’esame dei motivi di appello ulteriori rispetto alla sola notificazione delle cartelle.
art. 132 c.p.c.
È richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte ravvisa un difetto di motivazione perché la CTR ha reso affermazioni meramente assertive sulla notifica e sull’infondatezza delle censure.
art. 346 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la riproposizione in appello dei motivi già dedotti in primo grado.
Massime di principio
- L’inammissibilità dell’appello non può essere dichiarata per il solo fatto che l’atto sia lungo o articolato, se dal suo contenuto risultano comunque motivi specifici e intellegibili.
- Il giudice di appello deve esaminare i motivi di gravame effettivamente dedotti e non può sottrarsi al sindacato con formule generiche che qualifichino le censure come confuse o poco intellegibili senza una concreta verifica del loro contenuto.
- Quando si afferma la rituale notificazione di un atto impositivo o della riscossione, la decisione deve spiegare in concreto come la notifica si sia perfezionata e perché le contestazioni della parte siano infondate; non è sufficiente una motivazione apodittica.
- La motivazione della sentenza tributaria deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, soprattutto quando si respingano eccezioni relative a notifica e validità degli atti.
- Se il giudizio di rinvio è disposto per vizio di motivazione e di esame dei motivi di appello, resta assorbita la censura sulle spese di lite, che dovranno essere nuovamente regolate dal giudice del rinvio.
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