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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25938/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato innanzi al giudice tributario numerose cartelle di pagamento, ruoli e avvisi di accertamento deducendo, in sintesi, che gli atti non le erano mai stati notificati ovvero che presentavano molteplici vizi di forma e contenuto e difetti dei presupposti. Il ricorso di primo grado era stato dichiarato inammissibile; anche l’appello era stato dichiarato inammissibile dalla CTR, che aveva ritenuto l’atto eccessivamente prolisso, con censure confuse e poco intellegibili, e aveva affermato apoditticamente che la notificazione delle cartelle si era ritualmente perfezionata. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 121 c.p.c. e dell’art. 3, comma 2, c.p.amm., sostenendo che l’appello era invece chiaro, che la CTR aveva comunque sintetizzato i motivi in sette punti e che la lunghezza derivava dalla pluralità dei vizi già dedotti in primo grado e da riproporre in appello; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112 e 132 c.p.c., lamentando che la CTR si era limitata a formule generiche sia sulla regolarità della notifica sia sulla pretesa irrilevanza delle sue contestazioni, senza spiegare in concreto come la notifica si fosse perfezionata e perché le eccezioni fossero infondate; con il terzo motivo ha censurato la statuizione sulle spese del grado di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso: la CTR non poteva dichiarare inammissibile l’appello limitandosi a richiamare la sua lunghezza o a definirne le censure confuse e poco intellegibili, poiché dall’atto emergevano comunque motivi specifici e la stessa CTR ne aveva sintetizzato il contenuto in sette punti. Inoltre la CTR aveva motivato in modo apodittico sulla rituale notificazione delle cartelle, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito né confrontarsi con le contestazioni della contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il terzo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 121 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello; la Corte accoglie la censura ritenendo che l’atto non potesse essere respinto per mera prolissità o asserita confusione senza esaminarne il contenuto effettivo.

  • art. 3, comma 2, c.p.amm.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità; la Corte valorizza la necessità che il giudice si confronti con i motivi di gravame anziché arrestarsi a formule generiche.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La Corte lo richiama, insieme agli artt. 112 e 132 c.p.c., per censurare la motivazione apodittica della CTR e la mancanza di adeguata esposizione delle ragioni della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene che la CTR si sia sottratta all’esame dei motivi di appello ulteriori rispetto alla sola notificazione delle cartelle.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte ravvisa un difetto di motivazione perché la CTR ha reso affermazioni meramente assertive sulla notifica e sull’infondatezza delle censure.

  • art. 346 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la riproposizione in appello dei motivi già dedotti in primo grado.

Massime di principio

  • L’inammissibilità dell’appello non può essere dichiarata per il solo fatto che l’atto sia lungo o articolato, se dal suo contenuto risultano comunque motivi specifici e intellegibili.
  • Il giudice di appello deve esaminare i motivi di gravame effettivamente dedotti e non può sottrarsi al sindacato con formule generiche che qualifichino le censure come confuse o poco intellegibili senza una concreta verifica del loro contenuto.
  • Quando si afferma la rituale notificazione di un atto impositivo o della riscossione, la decisione deve spiegare in concreto come la notifica si sia perfezionata e perché le contestazioni della parte siano infondate; non è sufficiente una motivazione apodittica.
  • La motivazione della sentenza tributaria deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, soprattutto quando si respingano eccezioni relative a notifica e validità degli atti.
  • Se il giudizio di rinvio è disposto per vizio di motivazione e di esame dei motivi di appello, resta assorbita la censura sulle spese di lite, che dovranno essere nuovamente regolate dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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