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Ordinanza

Ordinanza n. 399/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) valida per l'anno scolastico 2023/2024, per la Provincia di Arezzo, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l'Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l'utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.

Giustizia amministrativa202311242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della Provincia di Arezzo per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano con riserva i titolari di titoli esteri non riconosciuti in elenchi aggiuntivi e precludono loro l'accesso alle immissioni in ruolo e alla procedura di call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze nella parte in cui li colloca nelle fasce aggiuntive 1C e 1D in ragione del possesso di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta dal Ministero. Hanno inoltre censurato il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023, l'avviso relativo alla procedura di call veloce e gli atti connessi, nella parte in cui prevedono l'inserimento in un secondo elenco aggiuntivo e impediscono la partecipazione alle procedure di immissione in ruolo. Dal testo dell'ordinanza non risultano ancora esaminati i motivi di legittimità sostanziale dedotti, poiché il provvedimento riguarda esclusivamente l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha rilevato l'elevato numero di controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi, autorizzando, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. L'Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La parte ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. Il mancato adempimento nel termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle censure relative alle graduatorie, ai titoli esteri o all'accesso al ruolo.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente di disporre le modalità di integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie non evocate in giudizio.

  • art. 49 c.p.a.

    Consente al giudice di autorizzare l'integrazione del contraddittorio, anche mediante forme alternative alla notificazione individuale quando ricorrano le condizioni indicate nel provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e risultano prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
  • Il provvedimento che autorizza la notificazione per pubblici proclami deve individuare modalità e termini dell'adempimento; se il termine è espressamente qualificato come perentorio, il mancato rispetto può determinare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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