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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26546/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile: in primo luogo perché sottoscritto personalmente dall'imputato, evenienza ritenuta ostativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione anche se la firma sia autenticata da un avvocato cassazionista; in secondo luogo perché l'unico motivo dedotto, relativo alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione, è stato giudicato generico e aspecifico, privo dell'indicazione dei passaggi motivazionali censurati e delle ragioni di diritto o dei dati di fatto a sostegno delle doglianze.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dal testo non emerge la specifica condotta materiale, ma solo il riferimento al reato contestato

  • art. 568 c.p.p.

    richiamato implicitamente dalla giurisprudenza citata in tema di inammissibilità del ricorso personalmente sottoscritto dall'imputato; dal testo non è citato espressamente il numero dell'articolo

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato implicitamente quale parametro dell'inammissibilità del ricorso, in relazione alla genericità dei motivi e al difetto di specificità; dal testo non è citato espressamente il numero dell'articolo

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato, anche quando la firma sia autenticata da un avvocato cassazionista.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione deve individuare in modo puntuale i passaggi della sentenza censurati e indicare le ragioni di diritto o i dati di fatto posti a sostegno della critica; deduzioni generiche non sono scrutinabili in sede di legittimità.
  • Non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, lamentare in modo astratto l'omessa valutazione di una tesi difensiva alternativa: occorre evidenziare specifiche carenze argomentative o manifeste illogicità idonee a incidere sulla tenuta della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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