Sentenza n. 705/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di emersione, avente n. prot. n. P-NA/L/Q/2020/116168, emesso in data 29.04.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di emersione da lavoro domestico irregolare per insufficienza del reddito del datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato, per il tramite del datore di lavoro, una domanda di emersione ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020. Dopo il preavviso di rigetto fondato sull'insufficienza reddituale del datore, il ricorrente aveva rappresentato che, per il 2019, all'importo inizialmente dichiarato dovevano aggiungersi circa 8.040 euro derivanti da canoni di locazione di un immobile di proprietà, come risultava da un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente reddito complessivo di circa 30.000 euro. L'Amministrazione aveva poi richiesto ulteriore documentazione sui redditi degli altri componenti del nucleo familiare e aveva adottato il diniego. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 103 d.l. 34/2020, dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e della l. 241/1990, nonché eccesso di potere e carenza istruttoria, per omessa valutazione degli elementi sopravvenuti e della documentazione prodotta nel procedimento, idonea a dimostrare la sufficienza della capacità reddituale del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto carente l'istruttoria perché l'Amministrazione non aveva considerato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, dal quale risultava l'effettiva percezione di ulteriori redditi per circa 8.000 euro e un reddito complessivo del datore di lavoro di circa 30.000 euro. La documentazione era stata prodotta già in sede procedimentale e attestava fatti anteriori al diniego; pertanto, tali elementi avrebbero dovuto entrare nel processo decisionale. Il giudice ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva formulato contestazioni persuasive né spiegato per quale ragione richiedesse ulteriori prove sui redditi dei familiari, recependo poi tale richiesta nel diniego. I documenti prodotti erano idonei a fornire un principio di prova della capacità reddituale e della possibilità di assumere il lavoratore, senza essere stati puntualmente smentiti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 34/2020
La domanda di emersione da lavoro domestico deve essere valutata considerando gli elementi documentali rilevanti relativi alla capacità reddituale del datore di lavoro, anche se prodotti in riscontro al preavviso di rigetto.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La decisione sulla posizione dello straniero deve essere adottata sulla base di una valutazione effettiva e completa degli elementi rilevanti emersi nel procedimento.
l. 241/1990
L'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria completa e valutare la documentazione prodotta dall'interessato prima dell'adozione del provvedimento conclusivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di emersione da lavoro irregolare, l'Amministrazione deve valutare tutti gli elementi documentali rilevanti prodotti dall'interessato in sede procedimentale, anche in riscontro al preavviso di rigetto, quando tali elementi attestino fatti già esistenti prima dell'adozione del diniego.
- Ai fini della verifica della capacità reddituale del datore di lavoro, devono essere considerati anche redditi ulteriori rispetto a quelli inizialmente dichiarati, se comprovati da documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate e idonei a modificare il quadro economico complessivo.
- È illegittimo per carenza di istruttoria e motivazione il diniego di emersione che ometta di esaminare documenti prodotti nel procedimento e non li confuti con argomentazioni persuasive, limitandosi a richiedere ulteriore documentazione non necessaria senza confrontarsi con gli elementi già acquisiti.
- La documentazione prodotta dall'interessato che fornisca un principio di prova della capacità reddituale del datore di lavoro non può essere ignorata dall'Amministrazione in assenza di una puntuale smentita o di una specifica ragione per escluderne l'attendibilità.
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