Sentenza n. 61/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria (i) dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) presentata dalla Società il 29 aprile 2022, relativamente all’impianto un impianto eolico denominato "Su Murdegu" costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW, nel Comune di Villanovafranca (VS) in località Murdegu e delle relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Furtei (VS), Villamar (VS) e Sanluri (VS) [ID 8388]; (ii) dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE sia per omesso esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2 quater del D.lgs 152/2006 e s.m.i., sia per omessa conclusione del procedimento di VIA avviato dalla Società con la richiamata istanza del 4 luglio 2022; ovvero per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del D. Lgs 104/2010, dell’art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i., dell’obbligo dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di pronunciarsi sull’istanza della Società ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006, nel termine di 30 giorni, ovvero nel diverso termine ritenuto di giustizia, con l’avvertimento che, in difetto, sarà nominato un Commissario “ad acta”; dell’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA, previa acquisizione del concerto con il MIC e/o eventualmente previo esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 152/2006, nel termine di 30 giorni, ovvero nel diverso termine ritenuto di giustizia, con l’avvertimento che, in difetto, sarà nominato un Commissario “ad acta”; e per la nomina di un commissario “ad acta” che provveda in luogo ed a spese della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nel caso di perdurante inerzia di quest’ultima oltre il termine fissato dal TAR; e per la condanna dell''Amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di VIA relativo a un impianto eolico da 42 MW e domanda di indennizzo per il ritardo procedimentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del MASE sulla domanda di VIA presentata nel 2022, chiedendo l’ordine di provvedere, l’eventuale nomina di un commissario ad acta, il risarcimento del danno da ritardo e l’indennizzo previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, quantificato nel 50% degli oneri istruttori versati. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato il provvedimento conclusivo, negando la compatibilità ambientale del progetto; il ricorso avverso tale diniego è stato successivamente respinto. La ricorrente ha quindi dichiarato di avere interesse soltanto alla liquidazione dell’indennizzo, rinunciando sostanzialmente alla domanda risarcitoria. Il MASE aveva eccepito la tardività del ricorso avverso il silenzio, sostenendo che il termine annuale decorresse dall’istanza originaria, e aveva contestato le pretese patrimoniali. La società ha dedotto che il termine decorresse dalla rinnovata pubblicazione dell’avviso del 5 dicembre 2023, con conclusione della consultazione il 20 dicembre 2023, e che il ritardo fosse imputabile alla violazione dei termini perentori del procedimento di VIA. Ha inoltre sostenuto che il criterio legislativo di priorità per i progetti di maggiore potenza non potesse giustificare il mancato rispetto dei termini per i progetti di potenza inferiore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda risarcitoria da ritardo, sia perché la ricorrente ha dichiarato di non insistervi, sia perché il diniego di VIA, riconosciuto legittimo con altra sentenza, ha escluso la spettanza del bene della vita necessario per il risarcimento del danno da ritardo. Il Collegio ha ritenuto tempestivo il ricorso avverso il silenzio, facendo decorrere il termine annuale dalla nuova pubblicazione dell’avviso del 5 dicembre 2023 e non dall’istanza originaria. Ha inoltre ribadito che i termini del procedimento di VIA previsti dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006 sono perentori e che il criterio di priorità fondato sulla maggiore potenza degli impianti non consente, da solo, di disapplicare o sospendere indefinitamente i termini per i progetti di potenza inferiore. Le difficoltà organizzative e l’elevato numero di procedimenti non possono essere opposti al privato. La domanda di indennizzo è stata tuttavia rigettata per difetto di prova: la società aveva richiamato un documento attestante il pagamento degli oneri istruttori, ma tale documento non risultava depositato in giudizio; inoltre, il quantum era stato espressamente contestato dall’amministrazione, sicché non operava il principio di non contestazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione. Il termine annuale di decadenza non decorre necessariamente dall’istanza originaria, ma deve essere individuato in relazione all’ultima attività procedimentale rilevante; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tempestivo rispetto alla rinnovata pubblicazione dell’avviso.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 [...]. Nei successivi trenta giorni [...] il direttore generale [...] adotta il provvedimento di VIA.
Fissa termini specifici per l’espressione della Commissione e per l’adozione del provvedimento di VIA.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 [...].
Prevede uno speciale indennizzo automatico per il ritardo, consistente nel rimborso del 50% dei diritti di istruttoria; la relativa domanda richiede tuttavia la prova dell’avvenuto pagamento e del relativo importo.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualifica come perentori tutti i termini del procedimento di VIA; il loro mancato rispetto non può essere giustificato dal carico di lavoro, dall’elevato numero di progetti o dal criterio di priorità basato sulla potenza dell’impianto.
art. 8, comma 1, d.lgs. 152/2006
Il criterio legislativo di priorità nella trattazione dei progetti in ragione della maggiore potenza installata non autorizza, in assenza di una disciplina attuativa e di un provvedimento di sospensione, la sostanziale sospensione o elusione dei termini perentori previsti per gli altri procedimenti.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
Costituisce il riferimento generale dello speciale indennizzo per ritardo richiamato dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006.
art. 2697 c.c.
In materia di risarcimento del danno da ritardo grava sul richiedente l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, compresi danno, ammontare, ingiustizia, nesso causale e profilo soggettivo.
Massime di principio
- I termini stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006 per le diverse fasi e per la conclusione del procedimento di VIA hanno natura perentoria e impongono all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Il criterio legislativo di priorità nella trattazione dei progetti fondato sulla maggiore potenza dell’impianto non consente, da solo, di disapplicare, sospendere o rendere indefiniti i termini perentori dei procedimenti relativi a impianti di potenza inferiore.
- L’elevato numero di procedimenti e le difficoltà organizzative dell’amministrazione non giustificano il superamento dei termini perentori del procedimento di VIA e impongono all’amministrazione di adottare adeguate misure organizzative interne.
- La domanda di indennizzo prevista dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, pur riferendosi a un rimborso predeterminato del 50% dei diritti di istruttoria, deve essere supportata dalla prova dell’avvenuto pagamento e dell’importo degli oneri, quando tali elementi siano contestati dall’amministrazione.
- Il risarcimento del danno da ritardo presuppone la lesione di un interesse legittimo riferibile a un bene della vita spettante al richiedente; se il provvedimento finale legittimamente nega tale bene della vita, non ricorre il presupposto sostanziale della pretesa risarcitoria.
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