Cassazione Civile, Ordinanza n. 29665/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva considerato la società contribuente come società di comodo/non operativa. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la contribuente avesse presentato tempestivamente istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva, seppure indirizzata per errore a un ufficio territorialmente diverso, e che l'Amministrazione avrebbe dovuto trasmetterla all'ufficio competente in base ai principi di lealtà e collaborazione. L'Agenzia ricorre in cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione omessa o apparente: secondo il ricorrente, la CTR non avrebbe spiegato il percorso logico-giuridico relativo alla sussistenza o meno delle condizioni per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, limitandosi ad aderire apoditticamente alla decisione di primo grado e senza esaminare le difese dell'Ufficio sul mancato superamento del test di operatività e sulla mancanza dei presupposti sostanziali della disapplicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel caso concreto, la CTR ha omesso di pronunciarsi sulle difese di merito dell'Ufficio, limitandosi a un richiamo acritico alle ragioni del primo giudice e quindi incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente la deduzione in cassazione della nullità della sentenza per errori processuali, quale l'omessa pronuncia o la motivazione apparente.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la loro mancanza integra nullità.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La decisione deve essere sorretta da motivazione; una motivazione omessa o solo apparente determina nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; l'omessa pronuncia sulle difese o eccezioni ritualmente devolute integra vizio deducibile in cassazione.
art. 30, l. n. 724 del 1994
La disciplina sulle società non operative può essere disapplicata solo se il contribuente prova una situazione oggettiva, non imputabile, che abbia impedito il conseguimento di ricavi o redditi minimi.
l. n. 296 del 2006
Le modifiche normative non escludono la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria alla presunzione di società non operativa.
art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994
La disapplicazione della normativa antielusiva richiede la dimostrazione di un'impossibilità oggettiva di esercizio dell'attività produttiva; non basta una mancata percezione di ricavi dovuta a scelte volontarie dell'imprenditore.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o l'eccezione siano state ritualmente e specificamente formulate nel giudizio di merito e siano altresì riportate in modo puntuale nel ricorso per cassazione, con indicazione degli atti in cui sono state proposte.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura quando il giudice omette di esaminare una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabile, oppure decide sulla base di fatti o titoli estranei al thema decidendum; non ricorre invece se la decisione resta nell'ambito del potere dispositivo delle parti.
- In materia di società di comodo, il mancato superamento del test di operatività non esaurisce il giudizio: il contribuente può vincere la presunzione legale mediante prova contraria di una situazione oggettiva e non imputabile che abbia reso impossibile conseguire ricavi o redditi minimi.
- La disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società non operative non è automatica né dipende dal solo invio dell'istanza di interpello, ma richiede la verifica sostanziale dei presupposti di impossibilità oggettiva dell'attività produttiva.
- La motivazione della sentenza non può risolversi in un richiamo meramente acritico alle ragioni del primo giudice, se restano non esaminate le difese decisive dell'appellante su questioni di merito devolute alla cognizione del giudice di appello.
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