Cassazione Penale, Sentenza n. 09995/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti e connessi (art. 74 d.p.r. 309/1990 e art. 73 d.p.r. 309/1990, nonché altri reati). Motivi specifici: (1) vizio di motivazione sui gravi indizi a supporto della sussistenza del reato associativo ex art. 74 (mancanza del "quid pluris" rispetto a un mero concorso di persone; assenza di condotte del Polimeni per alcuni reati-fine; partecipazione limitata di altri associati); (2) contestazione dell'affermazione che Polimeni organizzasse viaggi e facesse riscuotere crediti da corrieri, qualificata come autoreferenziale; (3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso dai fatti (chiusura contestazione dicembre 2021) e mancata considerazione di misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti. Sul profilo dell'associazione (art. 74 d.p.r. 309/1990) la decisione è stata confermata perché la valutazione dei gravi indizi è correttamente fondata su elementi quali ripartizione stabile dei ruoli, condivisione dei proventi, commissione reiterata di reati di traffico e l'esistenza di una base logistica (autonoleggio) utilizzata come copertura e luogo d'incontro. Le critiche difensive che miravano a una rivalutazione delle prove sono state respinte come non ammissibili nel giudizio di legittimità o non specifiche. La presunta autoreferenzialità dell'episodio relativo alla riscossione di crediti è stata dichiarata infondata perché basata su una conversazione intercettata richiamata in motivazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto correttamente motivate la permanenza del rischio e l'impossibilità di misure meno afflittive, anche alla luce della presunzione relativa prevista per il reato associativo e della possibilità di gestione a distanza dell'attività criminosa mediante mezzi telematici. Conseguenza: confermata la custodia in carcere e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
art. 74 d.p.r. n. 309/1990
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata interpretata avendo riguardo agli elementi costitutivi dell'organizzazione (stabile ripartizione dei ruoli, condivisione dei proventi, serie di reati finali, base logistica): tali elementi, valutati nel loro complesso, sono ritenuti idonei a fondare i gravi indizi di sussistenza del reato associativo.
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73 d.p.r. n. 309/1990
Riferimento ai reati-fine di traffico di sostanze stupefacenti, utilizzati per definire l'oggetto dell'attività associativa e per valutare la reiterazione della condotta criminosa.
codice penale, artt. 56 e 629
Gli articoli sono citati come parte dell'imputazione per singoli reati (tentativo e estorsione); la loro presenza integra il quadro degli addebiti valutati ai fini cautelari.
legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7
artt. 2, 4, 7 legge n. 895/1967
Norme richiamate per ulteriori contestazioni penali collegate all'attività contestata; utilizzate nell'insieme della cornice accusatoria.
codice di procedura penale, disposizioni attuative, art. 173
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiama il limite alla descrizione dei motivi di ricorso nella Cassazione (obbligo di esporre nei limiti strettamente necessari), richiamato dalla Corte per valutare la specificità dei motivi di impugnazione.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
La Corte richiama la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il delitto associativo: il tempo trascorso può essere indice di superamento della presunzione ma non produce un'automatica esclusione delle esigenze cautelari; la valutazione resta comunque soggetta a motivazione sul caso concreto.
codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c
art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c
Principio secondo cui il giudice deve considerare il tempo trascorso dalla commissione del reato nella valutazione della pericolosità: la Corte conferma che tale elemento va ponderato ma non è determinante in presenza della presunzione e di elementi concreti di pericolosità.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla decisione impugnata.
Massime di principio
- Per configurare il reato associativo ex art. 74 d.p.r. 309/1990 non è necessario che tutti gli associati partecipino materialmente a ciascun reato-fine: è decisiva la valutazione complessiva di elementi come ripartizione stabile dei ruoli, condivisione dei proventi, reiterazione di condotte e uso di una base logistica comune.
- Nel giudizio di legittimità la Corte non procede a una nuova valutazione di merito delle prove; le censure devono evidenziare vizi logico-giuridici nel percorso motivazionale del giudice di merito e non limitarsi a richiedere una diversa lettura degli stessi elementi probatori.
- Un singolo indizio, anche se apparentemente frazionato, deve essere valutato nella sua complessità e nel contesto della piattaforma probatoria: contestazioni che isolano un elemento senza confrontarlo con l'intero iter motivazionale rischiano di essere dichiarate inammissibili o infondate.
- La rilevanza del tempo trascorso tra i fatti e la decisione cautelare va valutata secondo i principi di proporzionalità: per i reati associativi opera una presunzione relativa delle esigenze cautelari; il tempo "silente" può incidere ma non determina automaticamente la cessazione del pericolo.
- Per giustificare il mantenimento di una misura cautelare grave (carcere) occorre motivare anche l'inidoneità di misure meno afflittive, specie se vi è il rischio che l'attività possa essere replicata a distanza o per interposta persona tramite strumenti telematici.
- Le doglianze genericamente assertive o prive di specificità (es. affermazioni di autoreferenzialità senza indicazione precisa dei punti critici della motivazione) sono spesso inammissibili in sede di legittimità.
- La qualificazione di "base logistica" può fondarsi anche sull'uso sistematico di un luogo come punto d'incontro, copertura o transit point, e non necessariamente sulla produzione in quel luogo di atti criminosi concreti.
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