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Sentenza

Sentenza del 26/11/2018 n. 2766 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

ICI - residenza - coincidenza con dimora - si presume. ICI - trasferimento di dimora - trasferimento di residenza - aggravio tributario sull'immobile abbandonato - consegue - prova contraria - pagamento di cd. "utenze" - non è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta corretta: l'immobile non poteva beneficiare del trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale, perché il contribuente risultava dimorante altrove. La prova del pagamento delle utenze è stata considerata insufficiente a superare la presunzione di coincidenza tra residenza e dimora.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'immobile dovesse essere considerato abitazione principale ai fini ICI, valorizzando la residenza anagrafica e il pagamento delle utenze. La decisione ha invece ritenuto applicabile anche in materia tributaria la presunzione civilistica secondo cui la residenza coincide con la dimora abituale. Il trasferimento della dimora e della residenza altrove comporta quindi la perdita dei benefici fiscali per l'immobile abbandonato. Il pagamento delle utenze non dimostra, da solo, la permanenza della dimora abituale, poiché le bollette possono continuare a essere pagate anche dopo il trasferimento e fino alla cessazione dei relativi contratti.

Norme richiamate

  • Norme civilistiche sulla residenza e sulla dimora abituale

    La residenza coincide con la dimora abituale, salvo prova contraria.

    Il principio presuntivo è applicabile anche in ambito tributario: per ottenere il trattamento agevolato dell'abitazione principale non è sufficiente la sola residenza anagrafica, se risulta che il contribuente dimora abitualmente altrove.

  • Disciplina ICI dell'abitazione principale

    Le agevolazioni ICI per l'abitazione principale spettano solo quando l'immobile costituisce effettivamente la dimora abituale del contribuente e non soltanto la sua residenza formale.

Massime di principio

  • In materia di imposte sugli immobili, la residenza anagrafica non è necessariamente decisiva: occorre verificare dove il contribuente dimora abitualmente.
  • Il trasferimento effettivo della dimora, anche se accompagnato dal trasferimento della residenza, può comportare la perdita delle agevolazioni sull'immobile lasciato.
  • Il pagamento di utenze, tasse o altri servizi relativi all'immobile non costituisce, da solo, prova sufficiente della dimora abituale, perché tali pagamenti possono proseguire anche dopo il trasferimento.
  • Per superare la presunzione di trasferimento della dimora occorrono elementi concreti e concordanti, come effettiva presenza quotidiana, consumi coerenti, stabile organizzazione della vita familiare e altri indici fattuali.
  • La valutazione è sostanziale e riguarda l'effettivo utilizzo dell'immobile, non soltanto gli adempimenti anagrafici o la permanenza dei contratti di fornitura.

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