Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4213/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - dei decreti prot. n. -OMISSIS- di decurtazione del trattamento economico per superamento dei limiti di 365 e 548 giorni di aspettativa per infermità, emanati in data 17 dicembre 2024 dal Direttore della II^ Casa di Reclusione di -OMISSIS-; - nonché del provvedimento del 25 febbraio 2025 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso i succitati decreti; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202501400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti di decurtazione e recupero del trattamento economico per superamento dei limiti di aspettativa per infermità, nonché provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato in aspettativa per infermità dal novembre 2018 e autore di un'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, ha impugnato i decreti del 17 dicembre 2024 con cui gli era stato riconosciuto il trattamento economico nella misura del 50% per un periodo di 183 giorni e negato ogni trattamento economico per ulteriori 26 giorni, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 39, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 51/2009, erroneamente richiamato dall'amministrazione e dal ricorrente, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, irragionevolezza e travisamento dei fatti. La tesi era che la clausola secondo cui non si procede alla ripetizione delle somme quando la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dall'inizio dell'aspettativa, prevista espressamente per il personale permanentemente non idoneo in modo parziale, dovesse applicarsi anche al personale collocato in aspettativa per infermità e permanentemente non idoneo in modo assoluto. Una diversa interpretazione avrebbe determinato un irragionevole trattamento deteriore per la situazione più grave e violato il principio di eguaglianza. Il TAR ha rilevato che, trattandosi di Polizia Penitenziaria, la disciplina corretta è quella dell'art. 16 del d.P.R. n. 51/2009, applicabile alle forze di polizia a ordinamento civile, pur essendo identica, per i profili rilevanti, a quella dell'art. 39.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha distinto le due fattispecie disciplinate dall'art. 16, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 51/2009: il comma 3 riguarda il personale permanentemente non idoneo in modo parziale, mentre il comma 4 riguarda in termini generali il personale collocato in aspettativa per infermità in attesa della decisione sulla causa di servizio. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che la clausola di maggior favore contenuta nel comma 4 consenta di applicare anche all'inidoneità assoluta il limite temporale previsto dal comma 3, secondo cui non si procede alla ripetizione delle somme se la pronuncia sulla causa di servizio interviene oltre il ventiquattresimo mese dall'inizio dell'aspettativa. Le situazioni di inidoneità parziale e assoluta sono omogenee quanto alla corresponsione degli emolumenti interi durante l'aspettativa e non presentano differenze idonee a giustificare un diverso termine di recupero; l'interpretazione opposta determinerebbe un trattamento deteriore proprio per il dipendente totalmente inidoneo. Nel caso concreto, la domanda di riconoscimento della causa di servizio era stata definita negativamente ben oltre i ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa, sicché non era consentito il recupero delle somme. Sono stati pertanto annullati i decreti di decurtazione e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione e l'oscillazione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 16, commi 3 e 4, d.P.R. n. 51/2009

    "il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio"; "Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa"; "fatte salve le disposizioni di maggior favore"

    La disciplina applicabile alla Polizia Penitenziaria, forza di polizia a ordinamento civile, è quella dell'art. 16. La clausola di maggior favore del comma 4 consente di estendere al personale collocato in aspettativa per infermità, anche se permanentemente e assolutamente inidoneo, il limite di ventiquattro mesi previsto dal comma 3 per la non ripetibilità delle somme.

  • art. 39, commi 3 e 4, d.P.R. n. 51/2009

    "Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa"

    La disposizione riguarda espressamente le forze di polizia a ordinamento militare e non è quella direttamente applicabile al personale della Polizia Penitenziaria; il richiamo erroneo non incide sulla questione sostanziale, poiché la disciplina dell'art. 16 è identica nei profili esaminati.

  • art. 3 Costituzione

    Il principio di eguaglianza impedisce di assoggettare a un trattamento economico deteriore il dipendente totalmente inidoneo rispetto a quello parzialmente inidoneo, quando entrambe le situazioni riguardano l'aspettativa con corresponsione degli emolumenti in attesa della decisione sulla causa di servizio.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    le ingerenze statuali nel godimento di beni privati devono essere "necessarie in una società democratica"

    La ripetizione di somme pubbliche indebitamente erogate deve rispettare un test di proporzionalità, anche in relazione al tempo trascorso prima della richiesta restitutoria.

Massime di principio

  • Per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile collocato in aspettativa per infermità in attesa della decisione sulla dipendenza da causa di servizio, la clausola di maggior favore prevista dall'art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009 consente di applicare il limite di ventiquattro mesi previsto dal comma 3 per la non ripetibilità delle somme corrisposte.
  • Quando la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio interviene oltre ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa, non è consentito il recupero delle somme erogate durante l'aspettativa, anche se il dipendente era permanentemente e totalmente inidoneo al servizio.
  • La distinzione tra inidoneità permanente parziale e inidoneità permanente assoluta non giustifica, ai fini della ripetizione degli emolumenti, un trattamento differenziato quando entrambe le situazioni comportano il collocamento in aspettativa e la corresponsione del trattamento economico in attesa della decisione sulla causa di servizio.
  • La ripetizione di somme erogate dall'amministrazione deve essere interpretata e applicata in modo proporzionato, considerando anche il tempo trascorso prima della richiesta restitutoria e il necessario equilibrio tra interesse pubblico e tutela patrimoniale del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.