Cassazione Penale, Ordinanza n. 14883/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del motivo e sull'inammissibile richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, a fronte di una motivazione di merito ritenuta già ampiamente argomentata e logicamente corretta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla prova degli elementi costitutivi del reato contestato. Dal testo emerge che la censura mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito, prospettando una diversa valutazione delle risultanze processuali e dei fatti. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della decisione impugnata e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
È la fattispecie di reato oggetto di contestazione; il ricorso mirava a mettere in discussione la prova degli elementi costitutivi del delitto.
art. 581 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico a pena di inammissibilità; la Corte ribadisce che la specificità richiede anche la correlazione con la motivazione impugnata.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo non coincide solo con la genericità o l'indeterminatezza, ma anche con l'assenza di correlazione tra le ragioni poste a base della decisione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la proposta di una diversa ricostruzione dei fatti basata su criteri di apprezzamento alternativi a quelli seguiti dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia esaminato e disatteso le censure difensive con motivazione logica e giuridicamente corretta, la mera riproposizione delle stesse doglianze in cassazione non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
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