Cassazione Civile, Ordinanza n. 17461/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera dell'assemblea di una società a responsabilità limitata, con la quale era stata negata l'autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro l'amministratore unico e, in solido con lui, contro un socio ritenuto corresponsabile ex art. 2476, comma 7, c.c. La socia attrice aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della delibera perché assunta con la partecipazione determinante del socio in conflitto di interessi e perché potenzialmente dannosa per la società. La società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2476 c.c., sostenendo che, dopo la riforma societaria del 2003, la legittimazione a promuovere l'azione di responsabilità spetterebbe solo ai singoli soci e non alla società; (2) violazione del medesimo articolo, contestando che l'assemblea fosse competente ad autorizzare l'azione, competenza che sarebbe stata degli amministratori; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 100 c.p.c., per difetto di interesse ad agire della socia impugnante, assumendo che, anche se il socio in conflitto si fosse astenuto, l'assemblea non avrebbe comunque potuto deliberare l'autorizzazione per mancanza del quorum; (4) violazione dell'art. 2479-ter c.c., per avere la corte territoriale ravvisato il conflitto di interessi senza valutare in concreto l'esistenza di uno specifico interesse confliggente e senza distinguere la parte della delibera relativa all'azione contro l'amministratore da quella relativa al socio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché le questioni sulla legittimazione della società ad agire e sulla competenza assembleare a deliberare l'autorizzazione non erano state prospettate in appello e costituivano, comunque, presupposti logici della declaratoria di invalidità della delibera. Ha respinto il terzo motivo, affermando che l'interesse a impugnare sorge per il solo fatto che la delibera sia stata adottata con la partecipazione determinante del socio in conflitto di interessi e sia idonea a pregiudicare la società, a prescindere dall'ipotetica impossibilità di adottare una diversa deliberazione per difetto di quorum. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva indicato specifiche operazioni espressive di un effettivo conflitto di interessi, e perché l'apprezzamento delle prove circa la sussistenza del conflitto è riservato al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
viene richiamato come base della responsabilità dell'amministratore e del socio corresponsabile; la Corte non affronta nel merito la questione della legittimazione, perché la relativa censura è preclusa/inammissibile
art. 2479 c.c.
viene evocato dalla ricorrente per sostenere il difetto di quorum in caso di astensione del socio in conflitto; la Corte ritiene irrilevante l'argomento ai fini dell'interesse all'impugnazione
art. 2479-ter c.c.
è la norma richiamata per l'invalidità della delibera assembleare adottata in conflitto di interessi; la Corte conferma che il conflitto va apprezzato in relazione alle risultanze probatorie valorizzate dal giudice di merito
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire/impugnare è ravvisato quando la delibera sia stata assunta con partecipazione determinante di un socio in conflitto e sia potenzialmente dannosa per la società
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato per dedurre la nullità della sentenza, ma la censura è respinta
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'accertamento del conflitto di interessi, in quanto valutazione delle risultanze probatorie, è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per il deposito delle memorie in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'impugnazione della delibera assembleare è ammissibile quando la decisione sia stata adottata con la partecipazione determinante di un socio in conflitto di interessi e sia potenzialmente pregiudizievole per la società, senza che rilevi l'ipotetica impossibilità di approvare una deliberazione alternativa per difetto di quorum.
- La censura in cassazione è inammissibile quando investe questioni che costituiscono presupposto logico della decisione impugnata ma non sono state specificamente dedotte in appello.
- L'accertamento del conflitto di interessi del socio è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non può essere rivisitata in cassazione se la doglianza non si confronta con le specifiche operazioni valorizzate dalla sentenza impugnata.
- Ai fini dell'invalidità della delibera per conflitto di interessi, non occorre dimostrare solo un conflitto astratto o teorico, ma un interesse confliggente desumibile da condotte e operazioni concrete valutate nel merito.
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