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Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 1568 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Redditi diversi - Vincite da gioco all'estero - Tassazione alla fonte -Valutazione al netto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2007, un maggior reddito IRPEF pari a circa 116.383 euro, corrispondente alle somme ricevute dal contribuente da tre casinò statunitensi sotto forma di jackpot. L'Ufficio aveva qualificato tali somme come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera d), del TUIR, senza considerare gli importi utilizzati per le giocate e le perdite subite. Il contribuente aveva sostenuto che la tassazione dovesse riguardare l'eventuale risultato netto dell'attività di gioco, ottenuto considerando congiuntamente somme giocate, vincite e perdite, e aveva prodotto documentazione rilasciata dai casinò. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo erroneo il calcolo basato sui soli jackpot. L'Agenzia ha appellato la decisione contestando l'insufficienza e la parzialità della documentazione e sostenendo la legittimità della tassazione degli importi incassati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato sostanzialmente la decisione favorevole al contribuente. Ha rilevato che l'avviso di accertamento si fondava proprio sulle certificazioni dei casinò, senza contestarne originariamente la veridicità o l'attendibilità, e che l'Ufficio aveva tentato in appello di modificare a posteriori i fatti posti alla base dell'accertamento. Nel merito, la Commissione ha condiviso il principio secondo cui la determinazione del reddito da gioco non può basarsi esclusivamente sui jackpot incassati, ma deve considerare la somma algebrica delle componenti positive e negative, comprese le somme introdotte nelle slot machine e le perdite. Le spese del grado sono state poste a carico dell'Agenzia e liquidate in 5.325 euro.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, lettera d), del TUIR

    La norma individua le vincite e i premi come redditi diversi, ma la decisione ritiene che, nel caso di attività di gioco documentata, il reddito imponibile non possa essere determinato automaticamente sulla base dei soli importi lordi corrisposti dal casinò. Devono essere considerate anche le componenti negative direttamente collegate alle giocate, così da individuare l'eventuale risultato netto.

  • Art. 69 del TUIR

    Richiamato dal contribuente in relazione alla determinazione dei redditi derivanti da premi e vincite; nel testo della decisione non viene fornita una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • Art. 41-bis del DPR 600/1973

    Costituisce la base procedurale dell'accertamento parziale emesso dall'Amministrazione finanziaria per recuperare a tassazione le somme provenienti dagli Stati Uniti.

  • Art. 56 del D.Lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione alla riproposizione, in appello, delle eccezioni e dei motivi non accolti in primo grado.

  • Art. 30 del DPR 600/1973

    Richiamato dal contribuente tra le norme che sarebbero state violate, in relazione alla contestata imposizione su redditi di fonte estera; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Per le vincite da gioco conseguito all'estero, la sola somma pagata dal casinò non dimostra necessariamente l'esistenza di un reddito imponibile effettivo: occorre verificare il risultato complessivo dell'attività di gioco, includendo le somme giocate e le perdite documentate.
  • L'Amministrazione finanziaria deve indicare con precisione il criterio di determinazione del reddito e non può fondare l'accertamento esclusivamente sugli incassi lordi se risultano documentate componenti negative direttamente collegate alla loro produzione.
  • La documentazione rilasciata dai casinò, se utilizzata dall'Ufficio come base dell'accertamento e non contestata nell'atto impositivo quanto ad autenticità o attendibilità, non può essere messa in discussione per la prima volta in appello senza una contestazione specifica della motivazione della sentenza.
  • Il contribuente deve conservare documentazione completa e coerente delle giocate, delle vincite, delle perdite, dei trasferimenti bancari e delle consistenze iniziali e finali dei conti esteri; documentazione parziale o meramente autodichiarativa può esporre a contestazioni.
  • La movimentazione di denaro tra conti intestati allo stesso contribuente, anche tra Italia ed estero, non costituisce di per sé un reddito, ma deve essere adeguatamente giustificata per dimostrarne la natura di trasferimento patrimoniale e non di nuovo introito.
  • Il principio affermato riguarda la corretta quantificazione del reddito accertabile e non implica che ogni perdita di gioco sia automaticamente deducibile da qualsiasi altra vincita o reddito: deve sussistere un collegamento documentato con la specifica attività di gioco considerata.

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