Ordinanza n. 672/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 710 del 08/05/2024 con la quale è stato comunicato il differimento del termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31/12/2024; - ove occorra della Delibera di G.C. n. 66 del 22/03/2024 si dava indirizzo “al Responsabile della 3^ Area Tecnica - Urbanistica di adottare il provvedimento di proroga fino al 31.12.2024 per tutte le c.d.m. per finalità turistico-ricreative e sportive in essere”, previo accertamento della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al concessionario e della regolarità amministrativa, contabile e tecnica per il prosieguo del rapporto concessorio; - ed ove occorra della nota a mezzo pec del 24/04/2024 avente ad oggetto: comunicazione relativa alla proroga delle c.d.m. per finalità turistico-ricreative e sportive in essere al 31/12/2024 ope legis, ai sensi della Legge 198/2022, convertiti nella legge n. 14 del 24 febbraio 2023 – C.D.M. n. 01/2009; - di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati con espressa riserva di motivi aggiunti; per l’accertamento, della validità sino al 2033 della c.d.m. n. 4 del 6 luglio 2015 rilasciata dal Comune di Castellaneta in favore dell’odierna ricorrente; per la condanna del Comune di Castellaneta al risarcimento del danno e/o all’indennizzo conseguente agli investimenti effettuati in ragione del legittimo affidamento ingenerato dalla precedente proroga al 31.12.2033 della concessione demaniale marittima. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 27.5.2025: - della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Castellaneta n. 94 del 26 marzo 2025 con oggetto: “Sentenza del Consiglio di Stato, n. 4481/2024. Procedura selettiva finalizzata all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e sportive del territorio costiero del Comune di Castellaneta. Presa d’atto del decreto legge 16 settembre 2024, n. 13. Indirizzi operativi”; - della determinazione dirigenziale del Comune di Castellaneta, Area III, n. 904 del 24 aprile 2025 con oggetto: “Approvazione dello schema di bando di gara e dei relativi allegati per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime” e di tutti i relativi allegati pubblicata in data 27 aprile 2025; - del Bando per l’assegnazione mediante procedura aperta di n. 30 in concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa e di tutti gli allegati approvati con la determinazione dirigenziale del Comune di Castellaneta, n. 904 del 24 aprile 2025 e pubblicato sull’Albo pretorio in data 28 aprile 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 16.12.2025: - della Determinazione dirigenziale n.2299 del 16 ottobre 2025 con al quale si è proceduto all’approvazione delle modifiche al bando di gara e dei relativi allegati già approvati con determinazione dirigenziale n. 904 del 24 aprile 2025, in adeguamento alla D.G.C. n. 236 del 23 giugno 2025 ed alla D.G.C. n. 327 del 17 settembre 2025, per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime e alla contestuale approvazione e pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati modificati; - del bando di gara e dei relativi allegati pubblicati in data 21 ottobre 2025 per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime e alla contestuale approvazione e pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati modificati; - ove ritenuta lesiva, della deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 17 settembre 2025, con la quale si è provveduto ad “adottare l’elaborato planimetrico adeguato alle indicazioni di cui all’atto di indirizzo di cui alla D.G.C. n. 236 del 23/06/2025, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso debba essere assunto come riferimento per il redigendo Piano Comunale delle Coste (PCC), con la contestuale modifica della procedura relativa all’assegnazione in concessione temporanea delle aree demaniali marittime” nonché dello stesso elaborato planimetrico ivi allegato quale parte integrante e sostanziale; - ove ritenuta lesiva della determinazione dirigenziale n. 2021 del 18/09/2025 con la quale si è disposta la proroga della sospensione della procedura di gara in oggetto ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 21-quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., fino al 18 ottobre 2025, nelle more della predisposizione delle modifiche dei documenti di gara rese necessarie alla luce della D.G.C. n. 236 del 23/06/2025 e della D.G.C. n. 327 del 17/09/2025; - ove occorra, del provvedimento di proroga n. 2630 del 27 novembre 2025 dei termini di presentazione delle offerte dal 5 dicembre 2025 al 15 dicembre 2025; - di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati con espressa riserva di motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di proroga dell’efficacia della concessione demaniale marittima e atti di indizione e gestione della procedura selettiva per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha differito al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle concessioni demaniali marittime, chiedendo altresì l’accertamento della validità della propria concessione sino al 2033 e il risarcimento del danno o l’indennizzo per gli investimenti effettuati in conseguenza dell’affidamento derivante dalla precedente proroga. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti di indirizzo, il bando e i relativi allegati per l’assegnazione mediante procedura aperta di concessioni demaniali marittime, nonché le successive modifiche al bando, l’elaborato planimetrico, la sospensione e la proroga dei termini della procedura. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti; il Collegio ha ritenuto necessario verificare le modalità di individuazione e localizzazione dei lotti e la loro concreta idoneità funzionale e infrastrutturale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la causa non matura per la decisione e ha disposto un’istruttoria. Il Comune dovrà depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, una relazione dettagliata, corredata dalla documentazione necessaria, inclusi rilievi planimetrici e fotografici. La relazione dovrà chiarire: a) modalità e criteri utilizzati per individuare e localizzare i lotti da affidare, specificando se tali operazioni siano state svolte nel rispetto del Piano Regionale delle Coste, indicando le norme del Piano e le relative NTA concretamente applicate e descrivendo le attività di perimetrazione; b) caratteristiche dei singoli lotti, verificandone l’idoneità a garantire le finalità del bando e le esigenze strutturali, nonché la presenza di allacci alla rete fognaria e all’acquedotto e l’accessibilità dalla viabilità pubblica o la possibilità di collegamento ad essa. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 30 settembre 2026. Il TAR ha precisato che il Comune deve proseguire la procedura selettiva, non essendo stata disposta la sospensione del procedimento.
Norme richiamate
Piano Regionale delle Coste
Il rispetto del Piano Regionale delle Coste e delle relative norme tecniche di attuazione deve essere verificato con riferimento ai criteri di individuazione, localizzazione e perimetrazione dei lotti oggetto della procedura selettiva.
art. 7, comma 2, l. 241/1990
Richiamato nell’atto comunale di proroga della sospensione della procedura di gara; l’ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 21-quater l. 241/1990
Richiamato nell’atto comunale di proroga della sospensione della procedura di gara; l’ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una procedura selettiva per l’assegnazione di concessioni demaniali dipende dalla corretta individuazione e localizzazione dei lotti, il giudice può disporre un’istruttoria diretta ad acquisire una relazione amministrativa dettagliata, corredata da documentazione planimetrica e fotografica.
- L’amministrazione che individua lotti da assegnare in concessione deve esplicitare i criteri utilizzati, le disposizioni del piano territoriale applicate e le attività concretamente svolte per la perimetrazione, così da rendere verificabile la conformità dell’operazione alla pianificazione vigente.
- La verifica giudiziale dei lotti oggetto di una procedura concessoria può riguardare anche la loro concreta idoneità a realizzare le finalità indicate nel bando, le esigenze strutturali, la disponibilità dei collegamenti alla rete fognaria e all’acquedotto e l’accessibilità dalla viabilità pubblica.
- La proposizione del ricorso contro una procedura selettiva non comporta, di per sé, la sospensione del procedimento amministrativo: in assenza di una specifica misura cautelare, l’amministrazione è tenuta a proseguire la procedura avviata.
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