Cassazione Penale, Sentenza n. 7351/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione ex art. 671 c.p.p. per ottenere l'estensione del riconoscimento della continuazione, già riconosciuta tra reati commessi nel 2017 (rapina, ricettazione e sequestro di persona, giudicati con sentenze del 2019 e 2020), anche a cinque rapine commesse tra maggio e novembre 2022 e giudicate con sentenza del G.U.P. del 6/02/2024. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la domanda valorizzando, come elemento dirimente, l'ampio intervallo temporale di circa cinque anni tra i fatti del 2017 e quelli del 2022. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che la sola distanza temporale non osterebbe al riconoscimento della continuazione, soprattutto data l'omogeneità dei reati e il fatto che il gap temporale sarebbe riconducibile a un periodo di detenzione intermedio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso la sussistenza di un unico disegno criminoso, valorizzando il lungo intervallo temporale tra i fatti come elemento decisivo in assenza di altre prove di programmazione unitaria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulle esigenze probatorie per il riconoscimento della continuazione e ha ritenuto le censure del ricorrente puramente assertive e prive di prova del carattere predeterminato dei fatti successivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Strumento procedurale per l'incidente di esecuzione volto a ottenere, in fase esecutiva, estensioni o modifiche dell'esecuzione in relazione a precedenti riconoscimenti (qui usato per chiedere estensione del riconoscimento della continuazione).
art. 81 cod. pen.
Disciplina la continuazione e richiede l'esistenza di un progetto criminoso unitario o di indicatori che rendano probabile una programmazione comune; è il parametro sostanziale per riconoscere la continuazione ai fini dell'unificazione della pena.
Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017 (Gargiulo)
Indica gli 'indicatori' rilevanti per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità/abitudini e programmazione almeno nelle linee essenziali.
Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012 (Madonia e altri)
Afferma che il decorso del tempo è elemento decisivo: un ampio lasso temporale, in assenza di altri elementi, rende improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria.
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023 (Digiglio)
Precisa che per configurare il medesimo disegno criminoso possono essere sufficienti anche alcuni soli indici previsti dalla giurisprudenza, purché siano significativi.
Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009 (Gargiulo)
Principio secondo cui, per reati commessi a distanza, si deve presumere, salvo prova contraria, che fatti successivi non fossero progettati al momento del primo reato.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di applicare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa del ricorrente nel processo.
Massime di principio
- La sola identità della fattispecie (es. tutte rapine) non è di per sé sufficiente per riconoscere la continuazione: occorrono indicatori fattuali di una programmazione unitaria.
- Il tempo intercorso tra i reati è un elemento decisivo: più è ampio il gap temporale, tanto più diventa necessaria la prova di altri indici che attestino la programmazione comune.
- Gli indicatori rilevanti includono omogeneità del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini di vita programmate e la prova che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo.
- La detenzione intermedia può giustificare un intervallo temporale, ma deve essere documentalmente provata e integrata da altri elementi che dimostrino la continuità del disegno criminoso.
- In sede di esecuzione si applicano le stesse coordinate ermeneutiche del giudizio di cognizione: l'istanza deve contenere elementi probatori significativi e non assertivi per essere accolta.
- Affermare la ripetitività di reati dello stesso genere può essere interpretato come indicazione di una 'vita incline al reato' e non come prova di un progetto criminoso unitario.
- Ricorsi privi di elementi probatori concreti rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie.
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