Ordinanza n. 287/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - depositata in data 15/1/2021 n. 334.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 334 del 15 gennaio 2021, con riguardo al pagamento delle spese di lite, degli accessori di legge e degli interessi legali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero della Giustizia non aveva integralmente eseguito la sentenza, omettendo il pagamento delle spese di lite liquidate, degli accessori di legge e dei relativi interessi. Il TAR ha rilevato che, nella sentenza della cui esecuzione si discute, era stato nominato un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 21 c.p.a., in sostituzione dell'amministrazione per l'ipotesi di mancata ottemperanza. Pertanto, le successive questioni concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione devono essere proposte nei confronti dell'attività del commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 5, c.p.a. Il ricorso è stato interpretato, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione imputabile al commissario ad acta. Il Collegio ha quindi esaminato la sopravvenuta disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotta dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, dopo il decorso del termine previsto dalla disposizione e per il biennio stabilito dalla legge.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio, ritenendo applicabile la causa di sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001. La nozione di giudizi di ottemperanza è stata interpretata in senso ampio, comprendendo anche le fasi incidentali e interne al medesimo giudizio relative a omessa, incompleta o non corretta esecuzione, incluse quelle aventi a oggetto l'attività o l'inerzia del commissario ad acta. La questione della qualificazione processuale del ricorso è stata preservata, essendo il ricorso conservato e interpretato come reclamo. Sono rimasti impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese. La sospensione è stata disposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio previsto dalla legge, con onere di eventuale riassunzione a carico della parte più diligente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'ottemperanza può essere richiesta quando l'amministrazione non dà attuazione alla sentenza, anche mediante silenzio o comportamento sostanzialmente elusivo; la responsabilità primaria dell'esecuzione grava sull'amministrazione, salvo la sostituzione del commissario ad acta.
art. 21 c.p.a.
È richiamato quale base della nomina del commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione per l'esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Prevede il reclamo al giudice dell'ottemperanza, nel termine di sessanta giorni, contro gli atti del commissario ad acta da parte delle parti del giudizio; i terzi estranei al giudicato possono invece impugnare gli atti con il rito ordinario.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Le questioni successive relative all'esecuzione da parte del commissario ad acta sono ricondotte a una fase interna al giudizio di ottemperanza, proponibile nella forma del reclamo.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base processuale della sospensione del giudizio.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha modificato l'art. 5-sexies l. n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis sulla rinnovazione della domanda di pagamento e sulla sospensione dei giudizi di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, applicabile anche alle fasi incidentali riguardanti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
Massime di principio
- Quando, nella sentenza da eseguire, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le successive omissioni o irregolarità nell'esecuzione devono essere contestate nei confronti dell'attività commissariale mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, non come nuova inadempienza imputabile all'amministrazione sostituita.
- Il giudice può conservare gli effetti dell'iniziativa processuale qualificando un ricorso per ottemperanza come reclamo contro l'inerzia o l'attività del commissario ad acta, quando tale riqualificazione sia coerente con la sostanza della domanda e con il principio di conservazione dei mezzi processuali.
- La sospensione legislativa dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti disciplinati dalla legge n. 89/2001 comprende anche le fasi incidentali interne al giudizio, incluse quelle concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta.
- In presenza della causa di sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, il giudice deve sospendere il giudizio di ottemperanza fino alla scadenza del periodo legislativamente stabilito, rinviando a tale momento la decisione sui profili processuali, di merito e sulle spese.
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