Cassazione Penale, Sentenza n. 43539/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 20/10/2021 per presunta errata applicazione dell'art. 81 c.2 c.p. e per mancata ulteriore riduzione della pena in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; contestazione della determinazione della pena base ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti e all'incensuratezza del ricorrente; censura specifica sull'aumento per continuazione con reato già giudicato ritenuto eccessivo e pari al doppio dell'aumento previsto per la continuazione interna
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente eseguito l'indicazione della pronuncia di annullamento con rinvio (che aveva limitato il vizio alla determinazione del trattamento sanzionatorio) provvedendo a computare l'aumento per continuazione con il reato già definitivamente giudicato in misura di 2 anni di reclusione e 15.000 euro di multa. La Corte ha inoltre osservato che la pena base adottata in sede di rinvio (9 anni e 36.000 euro) è inferiore rispetto a quella fissata nel precedente giudizio (12 anni e 120.000 euro) e che il ricorrente non ha specificamente confutato tale elemento favorevole. Le doglianze sul carattere eccessivo della pena e sull'aumento per continuazione sono state ritenute generiche e aspecifiche. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riguarda la determinazione della pena e gli effetti dell'eventuale riconoscimento di circostanze; la Corte ha valutato che la contestazione dell'applicazione di tale norma era infondata perché la determinazione della pena in sede di rinvio è stata conforme alle indicazioni della sentenza di annullamento della Cassazione
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma che punisce le violazioni in materia di stupefacenti; il reato contestato al capo 5) e 7) rientra in questa disposizione e la continuazione è stata calcolata anche rispetto a un reato separatamente giudicato ai sensi di questa norma
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato proposto con riferimento a questa fattispecie ma è stato ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle somme a titolo di ammenda e la determinazione di un versamento alla cassa delle ammende per ricorsi ritenuti infondati o con profili di colpa; la Corte ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000 sulla base di questa disposizione
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza citata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie attraverso l'art. 616 c.p.p.; utilizzata per giustificare il versamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio deve occuparsi esclusivamente del devolutum indicato nella sentenza di annullamento e non può riesaminare questioni ormai coperte dal giudicato progressivo
- Una deduzione di eccessiva gravità della pena in sede di cassazione deve essere specifica e supportata da elementi di fatto e diritto: affermazioni generiche o apodittiche sono inammissibili
- Se in sede di rinvio la nuova determinazione della pena non modifica il risultato finale concretamente applicato, il giudice di Cassazione può ritenere non necessaria una nuova motivazione sulla congruità complessiva della pena quando la prima motivazione non era stata censurata
- L'aumento di pena per continuazione con reato già giudicato può essere diverso dall'aumento per continuazione interna e va calcolato secondo le regole e le modalità indicate dalla Corte di cassazione al momento dell'annullamento con rinvio
- Ricorsi manifestamente infondati o redatti in modo generico possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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