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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39654/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, includendo anche i motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso avverso un'ordinanza della corte d'appello resa in sede esecutiva, con cui era stato negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati oggetto di sentenze di condanna. Il ricorrente contestava tale diniego e proponeva anche motivi aggiunti. Dalla motivazione emerge che i reati indicati nell'istanza erano ritenuti non unificabili sotto il medesimo disegno criminoso, perché mancavano elementi dai quali inferire che, sin dalla consumazione del primo reato, l'interessato avesse programmato anche i reati successivi; rilevavano la distanza temporale tra i fatti e le diverse modalità e i diversi ambiti di consumazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero generiche e mirassero soltanto a una lettura alternativa del compendio probatorio e delle sentenze di esecuzione, senza evidenziare illogicità manifesta della valutazione del giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede una programmazione, almeno nelle linee generali, dei reati successivi sin dal primo reato; in mancanza, i fatti restano espressione di autonome risoluzioni criminose.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili insieme al ricorso principale, con applicazione della disciplina processuale richiamata.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione, non basta la mera pluralità di reati: occorre che emergano elementi oggettivi dai quali desumere che, già al momento del primo reato, l'agente avesse concepito un programma criminoso sia pure nelle sue linee essenziali.
  • La distanza temporale tra i fatti, insieme alle diverse modalità e ai diversi ambiti di consumazione, può escludere la configurabilità del medesimo disegno criminoso e indicare autonome risoluzioni criminose.
  • In sede di legittimità non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio o delle sentenze esecutive: il ricorso è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa valutazione dei fatti a quella non manifestamente illogica del giudice dell'esecuzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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