Cassazione Penale, Sentenza n. 2276/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile dell'omicidio volontario. I mezzi di impugnazione contestano: 1) la sussistenza dell'animus necandi e la valutazione della condotta come offensiva piuttosto che difensiva, sostenendo che il coltello era portato per protezione e che il colpo fu unico e non con pressione idonea a uccidere; 2) l'esistenza di una concausa determinante nella condotta dei sanitari (imperizia medica) che avrebbe accelerato o causato la morte, interrompendo il nesso causale; 3) la mancata concessione dell'attenuante per provocazione, perché la reazione sarebbe stata determinata dall'offesa rivolta alla figlia e non da una volontà omicida sproporzionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui l'imputato aveva organizzato una spedizione punitiva (armarsi, recarsi con un amico, minacce e aggressione), che il colpo di coltello fu diretto a un distretto vitale con forza e direzione tali da far ricavare l'animus necandi (almeno dolo eventuale), escludendo la legittima difesa e la riqualificazione in omicidio preterintenzionale. Ha ritenuto la presunta imperizia medica mera concausa non idonea a interrompere il nesso causale tra condotta e morte. Ha altresì escluso l'attenuante della provocazione per la macroscopica sproporzione tra offesa subita e reazione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; resta operante la sentenza di merito (pena di anni dieci di reclusione stabilita in appello).
Norme richiamate
art. 62 n. 2 c.p.
L'attenuante della provocazione richiede un rapporto di causalità psicologica e un'adeguatezza tra fatto ingiusto altrui e stato d'ira. Se sussiste una macroscopica sproporzione tra offesa e reazione, l'attenuante non è riconoscibile perché la base della condotta non è lo stato d'ira ma processi volitivi personali.
principio giurisprudenziale su nesso di causalità e concausa
Sez. 1, n. 36724 del 18/06/2015, Ferrito, Rv. 264534
La semplice concausa derivante da imperizia medica non interrompe il nesso causale tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte, salvo che sussista un rischio nuovo e autonomo idoneo a far venir meno la rilevanza causale dell'azione originaria.
Massime di principio
- Il porto preventivo di un'arma, l'andare appositamente con altri a cercare una persona e il compimento di minacce/azioni violente costituiscono elementi indiziari forti di volontà offensiva e possono escludere la legittima difesa.
- Per ritenere l'animus necandi non è necessario provare l'intenzione cosciente di uccidere sin dall'inizio se le modalità del fatto (punto colpito, forza impressa, direzione del fendente, immobilizzazione della vittima) dimostrano previsione e volontà dell'evento mortale, anche come dolo eventuale.
- La responsabilità penale dell'agente non è automaticamente esclusa dalla presenza di una concausa medica: l'errore sanitario è rilevante solo se introduce un rischio nuovo e autonomo tale da interrompere il nesso causale tra condotta e morte.
- L'attenuante della provocazione richiede una proporzione e un nesso psicologico tra offesa e reazione; reazioni evidentemente sproporzionate rispetto alla provocazione o azioni preordinate non godono di tale attenuante.
- Le valutazioni di merito sui fatti e sulle testimonianze sono riservate ai giudici di merito e la Cassazione le sindaca solo per vizi logici o violazioni di legge; contestazioni generiche sulle valutazioni fattuali senza elementi probatori nuovi sono inammissibili o infondate.
- In situazioni facili a degenerare in violenza, chi porta con sé un'arma e si pone in posizione di iniziativa perde tipicamente la legittimazione a invocare la difesa contro reazioni prevedibili; pertanto bisogna valutare sempre necessità e proporzionalità dell'uso della forza.
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