Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2467/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. 103/2025 del 22.1.2025 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, emessa nel giudizio R.G. n. 346/2024, pubblicata in data 22 gennaio 2024 e notificata il 23 luglio 2025, passata in giudicato, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 1.384,36, per differenze retributive, oltre alla maggior somma tra l’ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo;

Giustizia amministrativa202600622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, con pagamento della sola sorte capitale e omesso pagamento degli interessi e dell’eventuale maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.384,36 per differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo. L’Amministrazione ha eseguito solo parzialmente il giudicato, corrispondendo la sorte capitale ma non gli accessori. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione integrale della pronuncia. La parziale omissione non è stata smentita dalla documentazione depositata dal Ministero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché questa era stata corrisposta dall’Amministrazione. Ha invece accolto parzialmente la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro mediante il pagamento degli interessi legali e dell’eventuale maggior somma dovuta a titolo di differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, secondo quanto stabilito nel giudicato. Il termine assegnato è di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta di intervento del ricorrente. Il commissario dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione, anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; il TAR li applica per ordinare all’Amministrazione l’integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di impartire ordini esecutivi e nominare, in caso di inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito

    È richiamato quale disciplina del pagamento in conto sospeso, utilizzabile dal commissario ad acta, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, per assicurare l’esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sola sorte capitale non esaurisce l’obbligo conformativo derivante da una sentenza che abbia riconosciuto anche interessi e rivalutazione: l’Amministrazione deve corrispondere tutti gli accessori espressamente previsti dal giudicato fino all’effettivo saldo.
  • Quando l’Amministrazione esegue solo una parte del comando giudiziale, la domanda di ottemperanza deve essere accolta limitatamente alla parte ancora ineseguita, mentre può essere dichiarata cessata la materia del contendere per la quota già soddisfatta.
  • In presenza di persistente inadempimento dell’Amministrazione entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato entro un termine decorrente dalla richiesta della parte.
  • Il commissario ad acta può utilizzare gli strumenti contabili previsti dall’ordinamento per fronteggiare l’eventuale incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, incluso il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La dichiarazione di cessata materia del contendere per la parte già eseguita non impedisce la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio quando la necessità del giudizio di ottemperanza sia stata determinata dal suo adempimento solo parziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.