Sentenza n. 818/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 572 del 9 giugno 2024 (c.d. carta docente);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 572 del 9 giugno 2024, relativa alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, concernente il riconoscimento del beneficio della carta docente. Nelle more del giudizio, l'amministrazione intimata ha provveduto al pagamento dovuto, dando piena esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo il pagamento effettuato dall'amministrazione pienamente satisfattivo rispetto al giudicato azionato. Ha tuttavia condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 828,00 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato. La condanna alle spese è stata giustificata in base alla soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta; il giudice deve comunque provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento pienamente satisfattivo del dovuto costituisce esecuzione del titolo giudiziale idonea a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come è indicizzato
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