Ordinanza n. 1899/2026 - Roma, Sezione 2
per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'amministrazione sul procedimento per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione nell'ambito del procedimento unitario finalizzato al rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio, deducendo di avere effettuato la preiscrizione e trasmesso la richiesta tramite il portale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda presso l'ambasciata. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'amministrazione di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. In via incidentale ha inoltre chiesto la tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che il ricorso era diretto contro il silenzio-inadempimento, ma che l'amministrazione aveva documentato la fissazione del colloquio per il visto. Tale circostanza ha escluso, secondo il giudice, la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione del notevole quantitativo di istanze che l'ambasciata è tenuta a trattare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, la documentazione dell'avvenuta fissazione del colloquio necessario per la trattazione della domanda di visto può escludere la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare richiesta, anche quando il procedimento amministrativo non risulti ancora definito.
- La pendenza di un notevole quantitativo di istanze da trattare presso l'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare, se il giudice la ritiene rilevante ai fini della regolazione delle spese.
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