Regolamento (UE) 2020/191
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/191della Commissione del 10 febbraio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce: un tubo flessibile tessile con rivestimento plastico destinato a proteggere dita o unghie sensibili. La Commissione indica che il prodotto va classificato nel codice NC 6307 90 10 come altro manufatto confezionato, escludendo altre possibili classificazioni in capitoli diversi. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo di informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento.
Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di un tubo flessibile per dita/unghie sensibili nel codice NC 6307 90 10.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a un tubo flessibile costituito da tessuto artificiale o sintetico a maglia con rivestimento interno plastico, presentato per alleviare dolore da pressione e frizione su dita o unghie sensibili, venduto al minuto e disponibile in diverse lunghezze e diametri. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo un regolamento direttamente applicabile; le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/191 della Commissione ha lo scopo di garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, stabilendo la classificazione doganale di una specifica merce descritta nell’allegato. La base giuridica è l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione).
Ambito e finalità della misura
La misura riguarda un tubo flessibile composto da uno strato esterno di tessuto artificiale o sintetico a maglia e da un rivestimento interno affine al gel in materiale plastico non alveolare. Il prodotto è presentato per essere usato per alleviare il dolore da pressione e frizione su dita o unghie sensibili, della mano o del piede, ed è commercializzato al minuto. La Commissione chiarisce che la classificazione deve avvenire secondo le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato vanno ricondotte al codice indicato nella colonna 2.
Classificazione doganale attribuita
Il regolamento dispone la classificazione del prodotto nel codice NC 6307 90 10, qualificandolo come "altro manufatto confezionato". Nell’allegato si precisa che la soluzione interpretativa deriva dall’applicazione delle regole generali 1 e 6, della nota 1 del capitolo 63 e del testo delle voci 6307, 6307 90 e 6307 90 10. Si sottolinea inoltre che il bene è finito e pronto all’uso e rientra quindi tra i manufatti tessili ai sensi della nota 7 b) della sezione XI.
Esclusione di classificazioni alternative
L’allegato esclude in modo espresso altre possibili voci tariffarie:
- la voce 3005, perché il prodotto non presenta le caratteristiche di ovatta, garza, benda o prodotti analoghi condizionati per la vendita al minuto per usi medici;
- il capitolo 39, perché si tratta di un articolo fabbricato con tessuti della voce 5903 e la nota 2 p) del capitolo 39 esclude tali beni;
- il capitolo 59, perché la nota 8 a) della sezione XI ne esclude l’applicazione ai manufatti rientranti nella nota 7 della medesima sezione.
La Commissione richiama inoltre che la voce 6307 comprende altri manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo, purché non inclusi in altre voci della sezione XI, e include anche articoli la cui lunghezza può essere adattata mediante taglio.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
Per evitare effetti immediati eccessivamente penalizzanti, l’articolo 2 consente alle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo regolamento di continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il richiamo è all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Classificazione del prodotto nell’NC
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nell’allegato siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato, ossia 6307 90 10. L’allegato motiva la scelta sulla base delle regole generali 1 e 6, della nota 1 del capitolo 63 e del testo della voce 6307 e sottovoci correlate.
Esclusione di altre classificazioni
Nell’allegato si esclude la voce 3005, perché il prodotto non ha carattere di ovatta, garza, benda o prodotti analoghi per usi medici. Si esclude anche il capitolo 39, poiché il bene è fabbricato con tessuti della voce 5903. È inoltre esclusa la classificazione nel capitolo 59, in quanto il prodotto è un manufatto finito ai sensi della nota 7 b) della sezione XI e il capitolo 59 non si applica ai manufatti di cui alla nota 7.
Regime delle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 consente che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento continuino a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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