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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31937/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il delitto-mezzo di promozione e organizzazione di un'associazione finalizzata al contrabbando e per più delitti-fine di acquisto e trasporto di tabacchi lavorati esteri. Il ricorrente deduceva (1) violazione dell'obbligo di autonoma valutazione del giudice del riesame (art. 292 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale aveva semplicisticamente rinviato al decreto di fermo senza un'analisi autonoma del compendio indiziario e delle esigenze cautelari; (2) carenza di motivazione e omissione nell'indicare elementi concreti che dimostrassero l'affiliazione dell'indagato al sodalizio e la sussistenza dell'affectio societatis, alla luce di elementi ostativi quali episodicità dei contributi e assenza di una cassa comune; (3) contestazione della valutazione del pericolo di reiterazione, ritenendola irragionevole perché fondata su un unico e risalente precedente di polizia e sul limitato intervallo di tempo trascorso senza ulteriori reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi, ritenendo che il Tribunale di Palermo avesse svolto una valutazione autonoma, logica e coerente (anche se mediante incorporazione degli atti quando adeguatamente motivata) sia sul profilo indiziario sia sulle esigenze cautelari. Ha rilevato che il Tribunale aveva indicato dettagliatamente elementi sintomatici della sussistenza dell'associazione (numero ed analogia dei delitti, continuità dei contatti, ripartizione dei ruoli, volume d'affari, struttura organizzata, indeterminatezza del programma criminoso) e gli elementi che permettevano di ritenere l'affiliazione dell'indagato (pluralità di reati-fine, contenuto di conversazioni captate, ruolo gestionale). Sul pericolo di reiterazione ha condiviso la valutazione del Tribunale, fondata anche sui legami con il gruppo tunisino e sulla capacità organizzativa dell'indagato. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p.

    Il requisito dell'autonoma valutazione del giudice del riesame è compatibile con la tecnica dell'incorporazione quando dal provvedimento emerga la conoscenza degli atti e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi; non è richiesto che la valutazione sia necessariamente difforme ma che sia autonoma e individualizzata

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Individuazione delle censure ammissibili in cassazione; i motivi devono essere specifici e non limitarsi a riproporre ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame

  • art. 273 c.p.p.

    Norma richiamata nel contesto della valutazione della sussistenza del reato associativo e delle esigenze cautelari connesse

  • art. 274 c.p.p., lett. c)

    Consente la custodia cautelare quando sussiste pericolo di reiterazione; la valutazione può fondarsi su elementi diversi dalla presenza di precedenti penali sistematici (es. capacità organizzativa, legami transnazionali)

  • art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973 (commi 1 e 2)

    Regola le formalità delle misure cautelari e la richiesta di convalida; richiamata in relazione all'obbligo di motivazione e alla verifica degli elementi indiziari e cautelari

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo è aspecifico; la riproposizione di argomentazioni già esaminate e ritenute fondate dal giudice del gravame determina aspecificità

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in ordine al criterio per l'irrogazione in via equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende, tenuto conto dell'assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il giudice del riesame può utilizzare la tecnica dell'incorporazione dei precedenti atti processuali purché il provvedimento manifesti la conoscenza degli atti e, se necessario, una rielaborazione critica: non è richiesta una valutazione necessariamente divergente, ma autonoma e motivata
  • In sede di impugnazione per cassazione le censure non possono limitarsi a riproporre argomentazioni già esaminate e rigettate dal giudice del gravame; i motivi devono essere specifici e non aspecifici o meramente assertivi
  • Per la configurazione del reato associativo è sufficiente un insieme di indici convergenti (continuità, ripartizione dei ruoli, analogia dei reati, capacità organizzativa, volume d'affari, collegamenti esterni) che, presi nel complesso, consentono di desumere l'affectio societatis
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere fondata anche su elementi diversi dai precedenti penali individuali, come la capacità gestionale, i legami transnazionali e il ruolo centrale nell'organizzazione
  • Contestazioni generiche circa la carenza di prove o il tempo intercorso sono deboli se il provvedimento di gravame documenta specifici e convergenti indizi a fondamento della misura cautelare
  • Chi propone ricorso privo di specificità rischia l'inammissibilità e l'onere delle spese, nonché sanzioni pecuniarie equitative a favore della Cassa delle Ammende

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