Ordinanza n. 2017/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 27 luglio 2022, notificato il 9 settembre 2022, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana formulata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), L. 91/92 - K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 27 luglio 2022, notificato il 9 settembre 2022, con cui è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nell'ambito della camera di consiglio istruttoria, il TAR ha rilevato che il fascicolo del procedimento era stato depositato dall'amministrazione soltanto in prossimità dell'udienza e che doveva essere verificata la persistenza dell'interesse a ricorrere, confermata dalle parti. Il giudice ha inoltre rilevato che non risultavano agli atti alcuni documenti richiamati dalle parti: la prova del ricevimento via PEC delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l'esito della notizia di reato del 2018.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione. Ha disposto l'acquisizione, entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, della documentazione relativa al ricevimento via PEC delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e all'esito della notizia di reato del 2018. Ha fissato per il seguito della trattazione la camera di consiglio istruttoria del 25 marzo 2026. L'ordinanza richiama l'esigenza che la causa pervenga matura per la decisione e il rispetto degli impegni connessi al PNRR e del divieto di rinvio salvo motivi eccezionali.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Disposizione in base alla quale è stata presentata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
art. 10-bis l. 241/1990
Rileva per le osservazioni presentate nel procedimento; il TAR ha disposto l'acquisizione della prova del loro ricevimento via PEC.
artt. 46, 65, 66 e 67 c.p.a.
Fondano la gestione della camera di consiglio istruttoria e gli incombenti di acquisizione documentale.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato in relazione al divieto di rinvio salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 72-bis c.p.a., in relazione al divieto di rinvio salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, in una controversia non ancora matura per la decisione, risultino mancanti documenti rilevanti richiamati dalle parti, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori, assegnando un termine per il deposito e rinviando la trattazione a una successiva camera di consiglio.
- Nelle controversie relative al diniego di cittadinanza, la verifica della completezza del fascicolo procedimentale può comprendere l'acquisizione della prova del ricevimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'esito di una notizia di reato rilevante per il procedimento.
- Prima della decisione il giudice amministrativo può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, anche quando tale interesse sia stato confermato dalle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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