Ordinanza n. 253/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico Avviso n. 0021305 del 27.05.2024 ed elenco ammessi n. 0022506 del 04.06.2024 (Regione Sicilia); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l''accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all''adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27\6\2025 per l’annullamento: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico Avviso n. 0021305 del 27.05.2024 ed elenco ammessi n. 0022506 del 04.06.2024 (Regione Sicilia); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - del Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000104.09-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per la Sicilia; del Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000132.30-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per la Sicilia; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; - per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti della procedura preselettiva del concorso per 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui i ricorrenti non sono stati ammessi alla prova scritta
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria regionale degli ammessi alla prova scritta, gli esiti e il punteggio della prova preselettiva, i quesiti somministrati e i relativi verbali, nonché il bando, il D.M. 194/2022, il D.P.C.M. 3 ottobre 2023 e gli ulteriori atti della procedura, chiedendo l’ammissione alla prova scritta, anche in via cautelare, e la condanna in forma specifica o, in subordine, il risarcimento. In particolare, hanno contestato il criterio secondo cui alla prova scritta sono ammessi, per ciascuna regione, candidati in numero pari a tre volte i posti disponibili, oltre agli ex aequo con l’ultimo ammesso e ai soggetti esonerati dalla preselezione; hanno sostenuto che la soglia di accesso avrebbe dovuto essere determinata su base nazionale e/o fissata in misura superiore alla soglia di sufficienza. Con motivi aggiunti hanno inoltre impugnato ulteriori decreti e allegati dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. L’ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate.
La decisione
Il TAR, rilevato l’elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia devono pubblicare sui rispettivi siti istituzionali un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l’indicazione dei controinteressati, gli estremi dell’ordinanza e il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell’intervento ad opponendum e dell’ordinanza. La documentazione deve restare pubblicata sino alla sentenza definitiva di primo grado; le amministrazioni devono inoltre rilasciare alla parte ricorrente un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e predisporre sulla home page un collegamento alla sezione “Atti di notifica”. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; il mancato rispetto dei termini è espressamente sanzionato con l’improcedibilità del gravame. L’ordinanza non decide la domanda di annullamento né quella cautelare o risarcitoria.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina sull’integrazione del contraddittorio mediante modalità compatibili con il numero dei destinatari.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non inizialmente evocati in giudizio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami, resa necessaria dall’elevato numero dei controinteressati e dalle difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Indicato nell’oggetto della domanda dei ricorrenti quale base della richiesta di condanna in forma specifica; la relativa domanda non è esaminata nell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il ricorso è proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, il giudice amministrativo deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti titolari di una posizione potenzialmente incisa dalla decisione.
- Qualora il numero dei controinteressati sia elevato e sia prevedibilmente difficile reperirne gli indirizzi, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione degli atti processuali sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
- L’ordine di integrazione del contraddittorio può prescrivere la pubblicazione non soltanto di un avviso riepilogativo, ma anche del testo integrale degli atti processuali rilevanti, dell’elenco dei controinteressati e del provvedimento giudiziale.
- Il giudice può stabilire termini perentori per l’esecuzione della notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova, prevedendo espressamente che l’inadempimento determini l’improcedibilità del ricorso.
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