Cassazione Civile, Ordinanza n. 12242/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istante)
La controversia
La parte istante aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex L. 89/2001 per l'irragionevole durata di un processo civile svoltosi davanti al Tribunale e poi in appello. Il decreto monocratico aveva riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo e una liquidazione delle spese ritenuta troppo bassa. L'opposizione aveva portato a un aumento dell'indennizzo e delle spese, ma nel ricorso per cassazione si censurava ancora, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e del d.m. Giustizia n. 55/2014, perché la Corte territoriale avrebbe applicato una riduzione ulteriore del 50% rispetto ai valori minimi tariffari, già ridotti, pervenendo a un compenso complessivo inferiore ai minimi tabellari dovuti, pur con l'aumento previsto per gli atti redatti con modalità ipertestuali/PCT.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che le modifiche al d.m. n. 55/2014 apportate dal d.m. n. 147/2022 non hanno inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, in assenza di diversa convenzione, sicché il giudice non può scendere sotto tali minimi. Poiché la liquidazione operata dalla Corte d'appello per la fase di opposizione risultava inferiore ai minimi applicabili, il decreto è stato cassato limitatamente alla liquidazione delle spese di quella fase. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, rideterminando le spese di merito in euro 3.800,00 oltre esborsi, spese generali e accessori, e ha liquidato anche le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89
è il fondamento della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo presupposto
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla condanna alle spese, oggetto della censura sulla liquidazione
art. 92 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. nella doglianza sulla regolazione delle spese
art. 2233 c.c.
richiamato per sostenere i criteri di determinazione del compenso professionale
d.m. Giustizia n. 55/2014
costituisce la base tabellare per la liquidazione dei compensi professionali; il giudice non può scendere sotto i minimi tariffari salvo diversa convenzione
d.m. Giustizia n. 147/2022
le modifiche introdotte non hanno inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari, avendo eliminato l'espressione che ampliava la discrezionalità del giudice
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014
consente l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità ipertestuali/PCT
art. 384, comma 2, c.p.c.
ha consentito la decisione nel merito da parte della Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- In sede di liquidazione giudiziale dei compensi professionali forensi, il giudice deve rispettare i minimi tabellari applicabili e non può effettuare ulteriori riduzioni che conducano a un importo inferiore ai parametri minimi, salvo diversa convenzione tra le parti.
- Le modifiche del d.m. n. 55/2014 introdotte dal d.m. n. 147/2022 non hanno ampliato la discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese, ma anzi hanno rafforzato la tendenza all'omogeneità applicativa dei parametri e alla stabilità dei minimi.
- Quando il giudizio di legittimità può essere deciso senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere direttamente nel merito anche sulla liquidazione delle spese.
- Nella liquidazione delle spese relative a procedimenti seriali e di non particolare complessità può essere applicato il parametro tabellare minimo, con gli eventuali incrementi espressamente previsti per specifiche modalità di redazione degli atti, ma senza violare il limite minimo complessivo.
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