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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17315/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna una nota del Presidente del Tribunale di sorveglianza (26/08/2024) con tre censure principali: (1) violazione dell'art. 656, commi 5, 6 e 8 e dell'art. 161 c.p.p. per avere notificato l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione soltanto al difensore della fase di merito e non personalmente alla condannata; (2) invalidità dell'elezione di domicilio effettuata nella fase di cognizione, sostenendo che tale elezione non si estende alla fase esecutiva cessando con il passaggio in giudicato della sentenza; (3) vizio della dichiarazione di inammissibilità per tardività della richiesta di misure alternative, poiché la notifica non sarebbe stata valida e quindi non sarebbe decorso il termine per proporre l'istanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto che la nota del 26/08/2024 non fosse un provvedimento impugnabile ma una mera comunicazione al Pubblico ministero, espressamente indicante l'applicazione dell'art. 656, comma 8 c.p.p. (obbligo del PM di attivare l'ordine di carcerazione in caso di tardività). Dalla documentazione risultava inoltre una successiva nota del PM (2/10/2024) che avevano avviato l'ordine di carcerazione per tardività. Per questi motivi il Collegio ha definito il ricorso destinato ad un atto non giurisdizionale e, quindi, inammissibile; ha ritenuto superfluo l'esame dei motivi sostanziali relativi alla notificazione e all'elezione di domicilio. Ha escluso la conversione del ricorso in incidente di esecuzione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Il comma 5 prescrive che la notifica dell'ordine di esecuzione con il decreto di sospensione deve essere fatta al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione (o, in mancanza, al difensore del giudizio). Il comma 8 impone al Pubblico ministero di attivare l'ordine di carcerazione in caso di mancato rispetto del termine per l'istanza in costanza di sospensione.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Disciplina l'elezione di domicilio per gli indagati e gli imputati; la Corte sottolinea che l'elezione effettuata nella fase di cognizione non vale automaticamente per la fase esecutiva una volta acquisita la qualità di condannato con sentenza passata in giudicato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata nella cornice procedurale (richiamata nell'atto introduttivo): riguarda la modalità di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione (articolazione secondo le disposizioni applicabili).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle somme a carico del ricorrente in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Una nota o comunicazione interna del giudice che non costituisce un provvedimento giurisdizionale non è impugnabile con ricorso per cassazione; in tali casi il ricorso è inammissibile.
  • Per la fase esecutiva la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione deve essere effettuata validamente al condannato e al difensore nominato per l'esecuzione; l'elezione di domicilio compiuta nella fase di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva dopo il passaggio in giudicato.
  • Se la comunicazione impugnata è un atto del Pubblico ministero non giurisdizionale, il ricorso per cassazione è inammissibile e deve essere valutata l'eventuale via dell'incidente di esecuzione (che resta la procedura idonea per contestare la formazione o l'esecuzione del titolo esecutivo).
  • I termini per proporre istanze per misure alternative decorrono soltanto da una notifica valida dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione; se la notifica è viziata, il termine non decorre, ma la contestazione deve essere proposta con gli strumenti processuali adeguati (es. incidente di esecuzione) e non con ricorso avverso atti non giurisdizionali.
  • In presenza di dubbi sulla validità delle notifiche, è opportuno chiedere formalmente la verifica della regolarità della notifica in sede di merito o attivare l'incidente di esecuzione, evitandosi il ricorso per cassazione contro atti meramente comunicativi.

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