Cassazione Penale, Sentenza n. 17315/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna una nota del Presidente del Tribunale di sorveglianza (26/08/2024) con tre censure principali: (1) violazione dell'art. 656, commi 5, 6 e 8 e dell'art. 161 c.p.p. per avere notificato l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione soltanto al difensore della fase di merito e non personalmente alla condannata; (2) invalidità dell'elezione di domicilio effettuata nella fase di cognizione, sostenendo che tale elezione non si estende alla fase esecutiva cessando con il passaggio in giudicato della sentenza; (3) vizio della dichiarazione di inammissibilità per tardività della richiesta di misure alternative, poiché la notifica non sarebbe stata valida e quindi non sarebbe decorso il termine per proporre l'istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto che la nota del 26/08/2024 non fosse un provvedimento impugnabile ma una mera comunicazione al Pubblico ministero, espressamente indicante l'applicazione dell'art. 656, comma 8 c.p.p. (obbligo del PM di attivare l'ordine di carcerazione in caso di tardività). Dalla documentazione risultava inoltre una successiva nota del PM (2/10/2024) che avevano avviato l'ordine di carcerazione per tardività. Per questi motivi il Collegio ha definito il ricorso destinato ad un atto non giurisdizionale e, quindi, inammissibile; ha ritenuto superfluo l'esame dei motivi sostanziali relativi alla notificazione e all'elezione di domicilio. Ha escluso la conversione del ricorso in incidente di esecuzione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
Il comma 5 prescrive che la notifica dell'ordine di esecuzione con il decreto di sospensione deve essere fatta al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione (o, in mancanza, al difensore del giudizio). Il comma 8 impone al Pubblico ministero di attivare l'ordine di carcerazione in caso di mancato rispetto del termine per l'istanza in costanza di sospensione.
art. 161 cod. proc. pen.
Disciplina l'elezione di domicilio per gli indagati e gli imputati; la Corte sottolinea che l'elezione effettuata nella fase di cognizione non vale automaticamente per la fase esecutiva una volta acquisita la qualità di condannato con sentenza passata in giudicato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata nella cornice procedurale (richiamata nell'atto introduttivo): riguarda la modalità di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione (articolazione secondo le disposizioni applicabili).
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle somme a carico del ricorrente in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Una nota o comunicazione interna del giudice che non costituisce un provvedimento giurisdizionale non è impugnabile con ricorso per cassazione; in tali casi il ricorso è inammissibile.
- Per la fase esecutiva la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione deve essere effettuata validamente al condannato e al difensore nominato per l'esecuzione; l'elezione di domicilio compiuta nella fase di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva dopo il passaggio in giudicato.
- Se la comunicazione impugnata è un atto del Pubblico ministero non giurisdizionale, il ricorso per cassazione è inammissibile e deve essere valutata l'eventuale via dell'incidente di esecuzione (che resta la procedura idonea per contestare la formazione o l'esecuzione del titolo esecutivo).
- I termini per proporre istanze per misure alternative decorrono soltanto da una notifica valida dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione; se la notifica è viziata, il termine non decorre, ma la contestazione deve essere proposta con gli strumenti processuali adeguati (es. incidente di esecuzione) e non con ricorso avverso atti non giurisdizionali.
- In presenza di dubbi sulla validità delle notifiche, è opportuno chiedere formalmente la verifica della regolarità della notifica in sede di merito o attivare l'incidente di esecuzione, evitandosi il ricorso per cassazione contro atti meramente comunicativi.
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