Cassazione Civile, Ordinanza n. 23784/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'importazione in Italia, dalla Svizzera, di 226 monete d'oro, effettuata senza dichiarazione in dogana. Successivamente l'importatore ha provveduto a denunciare la regolarizzazione della posizione; l'ufficio doganale, dopo richieste istruttorie, ha contestato l'illecita introduzione della merce nel territorio dell'Unione e l'evasione dell'IVA all'importazione, irrogando una sanzione amministrativa di 50.000 euro e negando il dissequestro. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario, deducendo anche vizi di motivazione, contraddittorio e sproporzione della sanzione; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, sostenendo in sintesi che la definizione agevolata della sanzione ex art. 17 d.lgs. 472/1997 rendeva ormai non più impugnabile l'atto e che, comunque, la decisione regionale era erronea sul merito della debenza dell'IVA e sulla misura della sanzione. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando a sua volta difetti di motivazione, ultrapetizione e omissione di pronuncia sulla confisca; nelle more ha depositato la sentenza penale irrevocabile di assoluzione e ha riferito la restituzione delle monete, con pagamento dell'IVA all'importazione quantificata dall'ufficio.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che il pagamento agevolato della sanzione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 472/1997 abbia definito irrevocabilmente il rapporto sanzionatorio e precluso ogni ulteriore contestazione sull'atto di irrogazione. Per tale ragione cassa la sentenza regionale e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. I restanti motivi del ricorso principale sono assorbiti. Quanto al ricorso incidentale, la Corte dichiara inammissibili i motivi proposti dal contribuente: uno perché superato dalla definizione agevolata del rapporto sanzionatorio, gli altri per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'assoluzione penale, della restituzione delle monete e dell'avvenuto pagamento dell'IVA all'importazione. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per il ricorso principale; non vi è regolazione delle spese per il ricorso incidentale, e viene escluso l'ulteriore contributo unificato per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il versamento della somma in misura ridotta definisce irrevocabilmente la questione sanzionatoria del rapporto tributario, precludendo sia all'amministrazione l'irrogazione di maggiori sanzioni sia al contribuente la ripetizione di quanto pagato.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Norma richiamata quale base dell'atto di contestazione e irrogazione della sanzione amministrativa tributaria.
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo principale in relazione alla legittimazione/impugnabilità dell'atto nel processo tributario.
art. 100 cod. proc. civ.
Richiamato per sostenere il difetto di interesse ad agire contro un atto ormai definito mediante pagamento agevolato.
art. 282 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Richiamato nei motivi del ricorso principale come disposizione relativa all'illecita introduzione di merce estera e ai correlati obblighi doganali.
art. 303 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina doganale e alla sanzione/confisca.
art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale base dell'IVA all'importazione dovuta al momento dell'introduzione delle monete in dogana.
art. 68 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel ricorso principale in tema di esenzione IVA e importazione.
art. 24 Cost.
Invocato dal contribuente per lamentare violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal contribuente in tema di motivazione dell'atto, per analogia con gli atti impositivi.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dal contribuente sul dovere di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 21 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato dal contribuente in relazione alla confisca delle merci e al rapporto con il procedimento penale.
art. 5 TFUE
Richiamato nel quarto motivo del ricorso principale, ma il relativo esame è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per escludere, nel caso di sopravvenuta carenza di interesse, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il pagamento della sanzione amministrativa tributaria in misura ridotta ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 472/1997 determina una definizione irrevocabile dell'aspetto sanzionatorio del rapporto, rendendo inammissibili ulteriori contestazioni sull'atto di irrogazione e precludendo la ripetizione di quanto versato.
- L'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni tributarie ha autonomia rispetto al procedimento di accertamento del tributo: la definizione agevolata della sanzione chiude definitivamente il rapporto sanzionatorio, indipendentemente dall'esito del giudizio sull'imposta.
- Quando la questione oggetto di censura viene meno per fatti sopravvenuti che eliminano l'interesse concreto alla decisione, i motivi di ricorso divengono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- In sede di legittimità, una volta che la Corte può decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, essa può cassare la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo originario se la domanda non è più scrutinabile per ragioni processuali sopravvenute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23658/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23659/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23660/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23661/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23662/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23663/2023 del 03/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →