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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16916/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento originariamente intestato alla società e notificato, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai suoi ex soci. La CTR aveva ritenuto che, essendosi la società estinta ex art. 2495 c.c., i soci non potessero rispondere delle obbligazioni sociali senza prova della distribuzione dell'attivo in sede di liquidazione; inoltre aveva escluso il raddoppio dei termini di accertamento perché il procedimento penale riguardava il legale rappresentante della società e non i soci. Con il primo motivo l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 2495 c.c., 36 d.P.R. 602/1973 e 65, comma 4, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la cancellazione della società comporta successione dei soci nei rapporti della società estinta e che la ripartizione dell'attivo non è presupposto della legittimazione passiva, ma al più condizione dell'azione/interesse ad agire. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il raddoppio dei termini, operante per l'accertamento societario in presenza di seri indizi di reato, si riflette anche sui soci successori della società estinta, a prescindere dal fatto che la notizia di reato riguardi il legale rappresentante e non i soci stessi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e il secondo motivo limitatamente alle riprese IRES e IVA, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci succedono nei rapporti debitori della società estinta e che il presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione attiene all'interesse ad agire del Fisco, non alla legittimazione passiva dei soci; tale presupposto, se contestato, deve essere provato dall'Amministrazione, ma la sua mancanza non esclude di per sé la successione. Inoltre, ha ritenuto che il raddoppio dei termini, ove operante per il debito fiscale della società in presenza di seri indizi di reato, si estende ai soci successori della società estinta. Ha invece precisato che il raddoppio non opera per l'IRAP, perché per tale imposta mancano violazioni penalmente presidiate. La decisione è quindi stata cassata con rinvio per un nuovo esame coerente con tali principi.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e il trasferimento dei rapporti debitori ai soci; il presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione non riguarda la legittimazione passiva, ma l'interesse ad agire del creditore/fisco.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di far valere la responsabilità dei soci della società estinta nei limiti previsti dalla norma, mediante notifica di apposito avviso di accertamento ai soci.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. 600/1973

    Richiamato insieme all'art. 36 d.P.R. 602/1973 come base della successione dei soci nelle obbligazioni tributarie della società estinta.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    I termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che comportino obbligo di denuncia penale; il raddoppio si riflette anche sui soci successori della società estinta per i debiti fiscali della società.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    Regola, per l'IVA, il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato, con la medesima logica dell'art. 43 d.P.R. 600/1973.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel descrivere la notificazione dell'avviso di accertamento ai soci successori della società estinta.

  • art. 110 c.p.c.

    I soci succedono nella legittimazione processuale della società estinta nel giudizio tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro di deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua estinzione e produce un fenomeno successorio sui rapporti debitori non definiti, che si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità applicabile alla società estinta.
  • Nelle controversie tributarie relative a debiti della società estinta, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, se contestato, deve essere provato dal Fisco, ma esso integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non un requisito della legittimazione passiva dei soci.
  • L'eventuale mancanza di riparto dell'attivo in liquidazione non esclude la qualità di successori dei soci della società estinta; al più può incidere sull'interesse del creditore ad agire, ma non sulla riferibilità soggettiva della pretesa tributaria ai soci.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento, quando operante per il debito fiscale della società in presenza di seri indizi di reato, si estende ai soci succeduti alla società estinta, poiché questi subentrano nella posizione sostanziale e processuale dell'ente.
  • Il raddoppio dei termini non può essere applicato all'IRAP in assenza di violazioni assistite da sanzione penale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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