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Sentenza

Sentenza n. 3939/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 657/2025, depositata e resa pubblica il 29 giugno 2025, Sezione Civile e Lavoro, R.G. n. 1441/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 17 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dalla legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 9 aprile 2026 (carta docente);

Giustizia amministrativa202601626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 657/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 657/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 17 luglio 2025. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per euro 500,00 ciascun anno, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente euro 1.000,00. Nonostante la notificazione del titolo, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile presupposta era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 29 aprile 2026, dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero, tramite l'organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per l'esecuzione sostitutiva. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione di un giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'Amministrazione non vi abbia provveduto spontaneamente.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito

    Consente, anche in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione destinataria della pronuncia non abbia adempiuto spontaneamente agli obblighi da essa derivanti.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso per ottemperanza relativo a un titolo esecutivo comportante il pagamento di somme di denaro può essere proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme da parte di un'Amministrazione statale, il commissario ad acta può ricorrere, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie, al pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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