Cassazione Civile, Ordinanza n. 40567/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione immobiliare e di costruzione: una imprenditrice aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento di opere extra-capitolato asseritamente commissionate dal proprietario/cedente del terreno nell’ambito di un accordo di cessione del fondo con appalto per la costruzione di un complesso abitativo. Il debitore aveva proposto opposizione deducendo, da un lato, il ritardo nell’esecuzione dei lavori con maturazione di una penale e, dall’altro, l’esistenza di ulteriori somme da restituire a suo favore per prestiti asseritamente erogati all’impresa, formulando domanda riconvenzionale. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opposta al pagamento di una somma residua; la Corte d’appello aveva parzialmente riformato riducendo l’importo dovuto. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 182 e 125 c.p.c., sostenendo che la procura ad litem rilasciata dal procuratore generale del de cuius fosse nulla perché il conferimento della procura al difensore costituirebbe atto di straordinaria amministrazione e richiederebbe la firma congiunta dei procuratori; inoltre ha sostenuto che il vizio non fosse sanabile dalla costituzione in appello degli eredi; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe incluso nel calcolo delle somme da restituire anche importi percepiti da terzi estranei all’accordo, in particolare dal padre della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità della procura, affermando che le azioni restitutorie volte al recupero e alla conservazione del patrimonio rientrano nell’ordinaria amministrazione e che, comunque, l’eventuale difetto di rappresentanza processuale è sanabile anche in grado di impugnazione. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale, osservando che la sentenza d’appello aveva motivato in modo chiaro sul criterio di imputazione delle somme e che la censura mirava in realtà a una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
richiamato come base del ricorso monitorio originario per il pagamento delle somme preteso dalla creditrice
art. 182 c.p.c.
il vizio di rappresentanza/procura è sanabile; la nullità della procura ad litem è equiparata al difetto di rappresentanza processuale e può essere sanata anche in appello
art. 125 c.p.c.
invocato per sostenere l’asserita invalidità della procura; la Corte non ne accoglie la lettura proposta dalla ricorrente
art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
la motivazione è ritenuta sufficiente e intellegibile; non ricorre alcuna anomalia motivazionale
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare violazioni di legge sostanziale/procedurale
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
norma processuale utilizzata per dedurre nullità della sentenza e vizio di motivazione
art. 375, n. 5, c.p.c.
richiamato dal relatore per la proposta di manifesta infondatezza
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, 10 co. quater, d.P.R. n. 115/2002
nel dispositivo è dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il conferimento della procura ad litem da parte di un rappresentante volontario è atto di ordinaria amministrazione quando è finalizzato alla tutela, conservazione o reintegrazione del patrimonio del rappresentato, e non richiede necessariamente poteri straordinari.
- Le azioni restitutorie o volte al recupero di somme o beni a favore del dominus non esulano, di regola, dall’ordinaria amministrazione.
- La nullità della procura ad litem va equiparata al difetto di rappresentanza processuale e può essere sanata anche nel corso del giudizio di impugnazione, senza che operino le preclusioni ordinarie.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: se la motivazione del giudice di merito è chiara e intellegibile, la doglianza è infondata.
- L’anomalia motivazionale rilevante ai fini dell’art. 132 c.p.c. ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non quando la parte contesti soltanto l’apprezzamento delle prove.
- rami mancanti o non pertinenti
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